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I rischi della subvezione? Aumentano con i passaggi

Si va dalla nullità del contratto all’accollo dell’intero ammontare dei danni in caso di avarie e furti non coperti dalle polizze. In caso di controlli, il vettore che ha affidato il carico abusivamente potrebbe essere chiamato a sanare frodi fiscali e contributive. Come ci si tutela? A chiarirlo è Massimo Campailla, professore di diritto della Navigazione e dei Trasporti nell’università di Trieste e partner dello Studio Zunarelli

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Più i passaggi crescono, più il rischio si alza. È una sintesi calzante di quello che può accadere quando livelli di subvezione aumentano nell’ambito del trasporto di merci su strada. La norma limita la possibilità a un solo passaggio, ma la pratica (si sa) segue altre strade. In questo caso, già al secondo passaggio (per il sub-sub vettore) il contratto diventa nullo, l’assicurazione potrebbe non coprire i danni, mentre il concedente potrebbe essere chiamato a sanare situazioni di evasione fiscale e contributi va oppure a risarcire l’intero valore della merce in caso di incidente, furto o avaria.

Si tratta, per carità, di rischi solo potenziali senza sanzioni certe, ma da tenere presenti. «Non abbiamo una sanzione espressa dalla norma – spiega Massimo Campailla, professore di diritto della Navigazione e dei Trasporti nell’università di Trieste e partner dello Studio Zunarelli – in caso di superamento del limite di un solo passaggio nell’affidamento del trasporto. Questo, secondo me, è un aspetto rilevante agli occhi di un autotrasportatore che non considera le conseguenze negative che possono arrivare dal mancato rispetto della legge». Vediamole.  

La nullità del contratto

Se il sub-vettore affida il carico a un sub-sub vettore il contratto tra i due è nullo. «Questa è la prima conseguenza da tenere a mente – ricorda Campailla – dalla quale poi ne discendono altre. In questo caso è salvo il diritto al pagamento, un aspetto contraddittorio dal punto di vista della giurisprudenza perché obbliga a pagare in presenza della nullità del contratto».

Esclusa l’azione diretta su tutta la filiera

Su questo punto la giurisprudenza non si è ancora consolidata. Parliamo dell’azione diretta in caso di sub-sub vezione, ovvero della possibilità data dalla legge ai vari attori della filiera di pretendere il pagamento dal committente iniziale. «Questo è un tema ancora aperto – interviene Campailla – La giurisprudenza al riguardo non si è ancora consolidata ed è una cosa su cui bisognerà attendere e comunque in ogni caso è dovuto il pagamento al vettore che ha seguito il trasporto. In caso di contratto nullo, il vettore successivo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo che, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura. Ma tenderei a escludere l’azione diretta su tutta la filiera, limitando la rivalsa al vettore che ha affidato il carico abusivamente. Proviamo a pensare al caso di un committente che affida il carico correttamente con tutte le verifiche sul vettore, vietando nel contratto la subvezione, e poi comunque il carico viene affidato ad altri. In questo caso, direi che il committente è salvo, il problema è nei rapporti tra vettori».

Responsabilità solidale

Non è l’unico rischio che il subvettore che affida a un altro il carico si troverebbe a correre. Se il secondo (terzo o quarto) vettore non risultasse in regola con gli oneri fiscali, retributivi e assicurativi, il primo subvettore «assume gli obblighi e le responsabilità – spiega Campailla – connesse alla verifica della regolarità rispondendone ai sensi per effetto del comma 4 dell’articolo 83 bis che ha introdotto la responsabilità solidale che è illimitata se il contratto è verbale o limitata alla prestazioni effettivamente affidate in caso di contratto scritto».

Assicurazioni

Non solo conseguenze dettate dalla legge, ma anche dal mercato. È il caso delle assicurazioni. Nella relazione tra subvettore e sub-sub vettore il contratto di copertura dei danni alla merce è a rischio e la compagnia assicurativa – in presenza di un contratto di trasporto nullo – potrebbe non coprire danni (o chiedere la rivalsa) in caso di incidente, ma anche di fronte a furti non riconoscendo valida l’RCV, la responsabilità civile vettoriale e riversando sul vettore concedente gli obblighi legali di custodire, trasportare e consegnare le merci in sicurezza.

«Si tratta di una responsabilità extra contrattuale – spiega Campailla – e quindi al di fuori dell’ambito di copertura della polizza. Questo diventa un problema sia dal punto di vista assicurativo per il vettore che di fatto esegue il trasporto, sia dal punto di vista della quantificazione del danno, perché nel momento in cui il contratto non si applica, il limite risarcitorio di un euro al chilo rispetto alla merce perduta e/o avariata decade, chiamando in causa la responsabilità extracontrattuale che richiede la copertura totale del danno».

Come ci si tutela? Come si fa a capire di essere un sub-subvettore? «La scheda di trasporto, eliminata dalla legge diverso tempo fa aiutava a monitorare i vari passaggi – ammette Campailla – Oggi abbiamo un buco normativo».

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