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Le novità IVA introdotte dalla Legge Comunitaria

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Eccola, puntuale come ogni anno, la legge comunitaria, vale a dire un megacontenitore con cui l’Italia recepisce o armonizza nel nostro sistema giuridico la normativa comunitaria. Il Parlamento l’ha approvata definitivamente lo scorso 30 novembre e alcune disposizioni interessano da vicino i trasporti. Vediamo quali.
La prima si trova all’art. 8 con cui si modifica la disciplina IVA intracomunitaria e si introduce la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale dell’Iva a credito per i servizi di trasporto merci eseguiti a favore di committenti non stabiliti nel territorio nazionale, purché tali servizi rappresentino più del 50% di tutti quelli prestati e i servizi sia relativi a:
– prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
– prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
– cessioni all’esportazione e operazioni assimilate;
– servizi internazionali. Il momento iniziale per l’applicazione del nuovo rimborso scatta il sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge comunitaria. 

Altra questione riguarda il momento in cui si genera l’IVA. In Europa tale momento era quello in cui la prestazione veniva eseguita. Mentre in Italia in passato l’imposta si riteneva esigibile alla data del pagamento o, se antecedente, a quella di emissione della fattura. E la Corte di Giustizia UE con apposita sentenza (del 26 ottobre 1995) aveva giudicato coerente tale impostazione con quella europea. Se non che “l’eccezione” italiana è stata rimessa in discussione da una modifica della normativa comunitaria che non riteneva quel principio applicabile alle prestazioni di servizi rese da un soggetto stabilito in un dato Stato membro nei confronti di altro stabilito in diverso Stato membro o in quelle per cui l’IVA è dovuta dal committente. Da qui la modifica intervenuta appunto con la legge comunitaria per stabilire (sempre all’art. 8) che le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi si ritengono effettuate nel momento in cui sono ultimate o, quando presentano natura periodica o continuativa, alla data di maturazione dei corrispettivi. 

L’art. 8, lettera g) modifica l’art. 17 del DPR n. 633 del 1972 per fissare il principio (già fatto suo dall’Agenzia delle Entrate) per cui le prestazioni di servizi intra-UE generiche (quelle a cui si applica il criterio del luogo del committente ai fini della territorialità) rese da soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro nei confronti di soggetti stabiliti in Italia, il committente italiano adempie gli obblighi di registrazione e di fatturazione mediante integrazione della fattura del prestatore, anziché con autofatturazione secondo il meccanismo del reverse charge

La lettera i) dell’art. 8 contiene una misura antievasione. Per le importazioni è prevista la sospensione del pagamento dell’imposta laddove i beni siano destinati ad altro Stato membro. Inoltre per fruire della sospensione del pagamento IVA all’importazione, l’importatore deve fornire il numero di partita IVA, quello di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro nonché, dietro richiesta dell’autorità doganale, la documentazione che provi il trasferimento dei beni in altro Stato membro. Anche qui il momento iniziale di applicazione è il sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge comunitaria.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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