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Il Pacchetto Mobilità è legge: lotta dura alle filiali di comodo e al cabotaggio illegale

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Adesso c’è. L’attesa è stata lunga, a tratti snervante anche perché la sua approvazione ha provocato profonde fratture tra l’Europa occidentale e quella orientale, ma adesso è diventato finalmente una legge europea. Stiamo parlando del Pacchetto Mobilità ufficialmente adottato dal Parlamento Europeo in seduta plenaria, dopo aver attraversato il lungo iter legislativo richiesto dai trattati comunitari. Avremo modo di entrare maggiormente nei dettagli nei prossimi giorni, ma intanto possiamo fornire quelle che secondo noi sono i contenuti di maggiore novità.

Il perché del nome «Pacchetto»

Il Pacchetto si chiama così perché si compone di tre distinti atti normativi: due regolamenti, dedicati all’accesso alla professione e al mercato e ai tempi di guida e all’uso del tachigrafo e una direttiva mirata sul distacco. Ricordiamo che i regolamenti trovano immediata applicazione negli Stati membri senza bisogno di una norma nazionale che li ratifichi, mentre una direttiva si limita a fissare dei principi e degli obiettivi di fondo, ma poi necessita di una normativa nazionale di recepimento in ogni singolo paese.

Come migliorano le condizioni degli autisti

Le norme del Pacchetto sono state concepite innanzi tutto per limitare il più possibile la distorsione della concorrenza nel settore del trasporto su strada, per fissare delle regole in grado di uniformare alcune discrepanze esistenti a livello di singoli paesi, ma anche per garantire agli autisti migliori condizioni di lavoro e facilitare per essi la possibilità di trascorrere più tempo a casa. Parole vuote? Non proprio. Innanzi tutto perché le aziende di autotrasporto dovranno cercare di organizzare i traffici in modo tale che gli autisti impegnati in trasporti internazionali possano tornare a casa a intervalli regolari, e più precisamente, a seconda dell’orario di lavoro, almeno ogni tre o quattro settimane. Ma soprattutto il normale periodo di riposo settimanale obbligatorio, quello la cui durata è di 45 ore, se non si riesce a trascorrere a casa, non sarà nemmeno possibile consumarlo all’interno della cabina del camion. Ragion per cui se l’autista è lontano dal suo luogo di residenza, sarà l’azienda a dovergli pagare le spese di alloggio.

Per quanto riguarda più in generale i tempi di guida e periodi di riposo, il periodo di riferimento rimane quello di 2 settimane e di 90 ore, con la possibilità di derogare in caso di trasporto internazionale. In pratica gli autisti impegnati nel trasporto nazionale dopo aver osservato un periodo di riposo settimanale ridotto (24 ore) a settimana, dovranno prendere un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore o più) la settimana successiva. Gli autisti impegnati nel trasporto internazionale, invece, possono prendere due periodi di riposo ridotti per due settimane consecutive, a condizione che prendano due periodi di riposo compensativi (due volte 21 ore) la settimana successiva, collegati al periodo di riposo regolare con rientro a casa.

Molto importanti sono poi le deroghe giustificate da ragioni di sicurezza del veicolo o della merce, perché di fatto introducono un elemento di flessibilità molto desiderato dagli autisti. In pratica, se adesso un conducente arrivava vicino casa e terminava le ore di guida, era costretto (tranne alcune eccezioni) a trascorrere la notte in strada. Domani invece avrà maggiori possibilità di superare il tempo di guida di un’ora, se deve iniziare il riposo settimanale ridotto e addirittura di due ore (ma precedute da una pausa di mezzora) se va incontro al riposo settimanale regolare. 

Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un’area di parcheggio, l’Europa promuoverà la costruzione e l’utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio tramite normative nazionali e aprirà un sito web per facilitarne la ricerca.

Un ritocco al cabotaggio

Il cabotaggio rimane una pratica possibile con gli stessi limiti attuali, vale a dire portando a termine un massimo di tre operazioni di trasporto in uno Stato straniero nell’arco di una settimana. La novità si chiama «periodo di raffreddamento»: un camion straniero che abbandona un paese terzo in cui ha effettuato operazioni di cabotaggio, infatti, prima di poter nuovamente rientrare in tale paese dovrà far trascorrere un arco temporale di almeno quattro giorni
Per controllare il rispetto di questa normativa sarà fondamentale che i veicoli siano dotati di strumenti per registrare il luogo e l’ora in cui il camion ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico. La seconda versione del tachigrafo intelligente, in grado di effettuare automaticamente tali operazioni, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025 (e non dal 2034, com’era previsto in precedenza). In ogni caso già da subito l’autista dovrà aggiornare sul tachigrafo l’ingresso in un paese diverso, anche se dovrà farlo alla prima area di sosta disponibile e non, come avviene attualmente, alla prima in cui si ferma.

La lotta alle società di comodo

Per combattere le società di comodo o anche dette «letter box company», vale a dire quelle imprese che hanno trasferito la propria sede in altri Stati soltanto per beneficiare dei relativi vantaggi fiscali, diventa necessario adesso dimostrare di avere un volume d’affari significativo nello Stato membro in cui la stessa impresa è registrata e disporre anche di veicoli e di autisti. Quindi chi affida la propria filiale estera a una semplice casella postale o a un numero di telefono a cui risponde una segretaria dovrà fare marcia indietro per non incappare in sanzioni. 

Sempre per la stessa ragione e per rendere più stretto il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell’impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane. In questo modo si mira a evitare anche quei fenomeni di autisti che partivano con il solo viaggio di andata e che poi trascorrevano mesi e mesi in attesa di un viaggio di ritorno, cercando di sbarcare il lunario con viaggio estemporanei di cabotaggio. 

Il tachigrafo anche sui furgoni

Per tagliare le gambe a quei trasporti internazionali organizzati sfruttando furgoni entro le 3,5 ton, in modo tale da uggiare l’applicazione dei tempi di guida, diventa obbligatoria l’installazione del tachigrafo anche su veicoli commerciali di peso superiore a 2,5 ton, così come gli autisti dovranno osservare le normative europee sulla guida e il riposo. Il tutto con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Regole chiare sul distacco

Le norme sul distacco dei conducenti precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un’operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell’operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un’ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

L’entrata in vigore

Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all’accesso al mercato (compresa la norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme sui periodi di guida (compreso il ritorno dei conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze specifiche per i tachigrafi.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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