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Attese al carico, la norma è inderogabile. Parola di Confartigianato Trasporti

L’associazione di categoria spiega a Uomini e Trasporti che la norma ha carattere imperativo in quanto non vengono previsti altri accordi tra le parti. In questo scenario un contratto con clausole peggiorative sarebbe nullo. L’intervento di Confartigianato Trasporti è un’alzata di scudi contro “difformi interpretazioni che stanno creando non poca confusione sui territori e tra gli operatori”. Riconosciute anche le attese durante l’esecuzione materiale del carico, ma se il committente rifiuta ci si dovrà rivolgere al giudice

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La nuova normativa sulle attese al carico e scarico della merce introdotta dal Dl Infrastrutture non è derogabile dall’autonomia delle parti. In altre parole, se un contratto contiene una clausola contraria a quanto previsto dall’articolo 4 del Dl 21 maggio 2025 n. 73, convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105, ovvero il pagamento di 100 euro all’ora per le attese che superano i 90 minuti, è da ritenersi nullo nella parte relativa alle soste. È quanto sostiene Confartigianato Trasporti che in una nota richiama all’applicazione della norma, alzando gli scudi contro «difformi interpretazioni che stanno creando non poca confusione sui territori e tra gli operatori».

L’associazione di categoria spiega a Uomini e Trasporti che «la norma ha carattere imperativo», ergo prevale su contratti di tipo privatistico. L’accordo non può contenere accordi peggiori di quanto stabilito per legge. Anche in caso di non accordo, in cui per esempio il contratto non è scritto, oppure non prenda in considerazione la norma, prevarrebbe comunque, secondo Confartigianato Trasporti, quanto stabilito dai commi 1-4 dell’articolo 4 del Dl Infrastrutture. Questo perché il testo di legge non riporta la frase «salvo accordo tra le parti», spesso usata come via d’uscita per bypassare regole e regolette. 

«Ecco perchè – si legge nella nota – Confartigianato Trasporti ritiene indispensabile che tutti i soggetti della filiera, in primis gli autotrasportatori, si adoperino per la piena applicazione delle prescrizioni normative e le considerino una grande conquista sindacale a tutto vantaggio della regolarità del mercato, a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale e sociale. Le norme in questione sono direttamente applicabili ed efficaci e, per precisa volontà del legislatore, non derogabili dall’autonomia contrattuale delle parti».

Inderogabile anche quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4, ovvero nel conteggio delle attese ai fine dell’indennizzo entrano anche eventuali attese subite durante l’esecuzione materiale del carico e scarico, «anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni indicati nel contratto di   trasporto   e   ciò   risulti   dalla documentazione di accompagnamento  della  merce o  da  ogni  altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore».

«Ristabilire un corretto equilibrio contrattuale significa che tutti i soggetti facciano la propria parte – ribatte Sergio Lo Monte, Segretario Generale di Confartigianato Trasporti – e si creino le condizioni per lavorare al meglio, riacquisendo da parte dell’autotrasporto quella dignità che troppo spesso è stata calpestata».

Sì, ma come farsi riconoscere gli indennizzi qualora il committente rifiutasse? Anche questo lo dice il decreto stesso. «La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile (un anno, ndr), ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile», ovvero un decreto ingiuntivo emesso da un giudice.

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