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Autovelox, al via il censimento. Da dicembre illegittimi i dispositivi non registrati

Al via da ieri la piattaforma telematica dove Comuni ed enti locali dovranno inserire i dati dei dispositivi in servizio. Dopo il 30 novembre le multe rilevate da autovelox non censiti saranno nulle. I dati raccolti saranno accessibili a chiunque. Il Codacons: “Finalmente possibile conoscere il numero dei dispositivi, ma rimane ancora in piedi il problema sull’omologazione”

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I comuni e gli enti locali che decidono di usare un autovelox per rilevare gli eccessi di velocità dovranno registrare il dispositivo e l’area di utilizzo su una piattaforma telematica aperta sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Traporti entro il prossimo 30 novembre. Altrimenti le rilevazioni di quei dispositivi saranno abusive e quindi le multe illegittime.

Il ministero guidato da Matteo Salvini, come preannunciato in un provvedimento del 18 agosto scorso, ha pubblicato un decreto ministeriale che da’ il via al censimento dei dispositivi dando ai Comuni circa due mesi per rispondere. La piattaforma telematica è online ed operativa per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Quando il censimento sarà completato i dati saranno accessibili a chiunque in una reale operazione trasparenza sulla diffusione e operatività degli autovelox. 

Quindi, dal 30 settembre e per due mesi le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale dovranno quindi inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento che diventa la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi.   

La piattaforma del Ced

Il decreto ministeriale indica che le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi

di polizia stradale, già abilitati all’inserimento attraverso le credenziali rilasciate del Ced della Direzione Generale Motorizzazione, devono inserire sul portale i dati relativi aidispositivi o sistemi per l’accertamento quali, ad esempio, marca, modello, tipo, l’eventuale versione, la matricola e gli estremi del decreto Mit di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema. Ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata. ll ministero, in una nota pubblicata sul proprio sito web, precisa anche che “l’inserimento dei datirelativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi da parte di amministrazioni ed enti”.

L’intervento del Codacons

Sulla vicenda è intervenuto il Codacons che chiarisce: “le amministrazioni locali avranno ora 60 giorni di tempo per comunicare al Mit le informazioni richieste: allo scadere di tale termine, infatti, chi non fornisce i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con il conseguente spegnimento degli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre”.

“Sarà finalmente possibile – sottolinea l’associazione – conoscere il numero di apparecchi installati in Italia, la loro ubicazione, e tutte le specifiche tecniche dei dispositivi usati da Comuni e forze dell’ordine, ma rimane ancora in piedi il problema sull’omologazione”. 

Il riferimento è al caos che si è aperto sulla questione un anno e mezzo fa quando la Cassazione ad aprile 2024 ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati: oggi quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili, oltre a non essere omologato, è stato approvato prima del 2017, data che fa da spartiacque in tema di omologazione e possibile utilizzo degli apparecchi, con conseguente valanga di ricorsi da parte dei multati.

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