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Danni ai mezzi e rivalsa sugli autisti: perché senza le formalità di inizio anno il risarcimento è nullo

Nel trasporto merci, rivalersi sui conducenti per danni ai veicoli è un diritto condizionato al CCNL. Aggiornare comunicazioni, seguire la procedura disciplinare e rispettare tempi e limiti di trattenuta è fondamentale per evitare contenziosi. E alcune comunicazioni vanno curate proprio in questa fase dell’anno

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Nel settore dell’autotrasporto, la gestione dei sinistri e dei danni ai veicoli richiede precisione e rispetto delle procedure. Le imprese hanno il diritto di rivalersi sui conducenti responsabili, ma questo diritto è vincolato al rispetto rigoroso di alcune formalità previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

Va sottolineato che si tratta di un’opportunità, non di un obbligo: la maggior parte delle aziende, infatti, non ricorre a questa possibilità. Tuttavia, per chi decide di farlo, è fondamentale aggiornare ogni anno le procedure e le comunicazioni, così da garantire la validità di eventuali richieste di risarcimento future.

La comunicazione annuale: il primo passo di tutela

La protezione del patrimonio aziendale non inizia al momento dell’incidente, ma prima ancora che accada. Il CCNL prevede infatti che l’impresa informi preventivamente i lavoratori e le rappresentanze sindacali sulle tipologie di polizze assicurative sottoscritte e sull’entità delle franchigie applicate.

Poiché le condizioni assicurative vengono generalmente rinegoziate ogni anno, febbraio rappresenta il momento ideale per inviare la comunicazione formale. In assenza di un’informativa chiara sulle franchigie in vigore per il 2026, l’eventuale trattenuta economica al conducente potrebbe essere annullata in sede di contenzioso.

La procedura disciplinare: obbligatoria per legge

Il risarcimento del danno non può mai tradursi in una decurtazione diretta dello stipendio. Deve seguire necessariamente l’iter previsto per la contestazione disciplinare:

  1. Contestazione tempestiva: l’azienda deve notificare per iscritto il danno appena ne viene a conoscenza, descrivendo i fatti con chiarezza.
  2. Trasparenza sul danno: insieme alla contestazione, o subito dopo, deve essere fornita una prova documentale dell’entità del danno, tramite preventivo o fattura di riparazione. Senza una quantificazione oggettiva, il lavoratore non può esercitare pienamente il diritto di difesa.
  3. Diritto di replica: il conducente ha 5 giorni lavorativi per presentare le proprie giustificazioni, eventualmente con l’assistenza di un sindacalista.

I termini di decadenza: la regola dei 30 giorn

Il rischio più comune di invalidità del procedimento è il mancato rispetto dei tempi. Una volta ricevute le giustificazioni del lavoratore (o scaduti i 5 giorni), l’azienda deve:

  • Comunicare eventuali sanzioni e la richiesta di risarcimento entro 30 giorni.
  • Adottare un rimprovero scritto, ossia un provvedimento disciplinare formale, prima di richiedere il risarcimento.

Se il termine dei 30 giorni trascorre senza comunicazioni formali, il procedimento decade e il diritto alla rivalsa si estingue definitivamente.

Limiti alla trattenuta

Anche seguendo correttamente la procedura, il CCNL tutela il reddito del lavoratore:

  • La trattenuta non può superare generalmente il 10% della retribuzione mensile.
  • Se il danno è coperto da assicurazione, la trattenuta deve limitarsi alla quota di franchigia.

Il rispetto di tutte queste formalità — dalla comunicazione annuale alla contestazione e al rispetto dei termini — non è solo un obbligo legale, ma anche uno strumento di prevenzione di contenziosi e di tutela dell’azienda.

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