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Eccesso di velocità all’estero o in Italia? In caso di incertezza la multa è nulla

Il giudice di pace di Bergamo ha cancellato 15 verbali della polizia locale di Treviolo per quasi 14 mila euro poichè le violazioni - eccesso di velocità - risalivano a due giorni antecedenti al controllo e non vi era prova del fatto che fossero avvenute in Italia o all'estero

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Si allarga il campo delle casistiche per le quali i dati del tachigrafo non possono essere utilizzati come prova di un’infrazione dei limiti di velocità. Una società di trasporto, difesa dall’avv. Marco Monga, ha infatti portato in giudizio i provvedimenti della Polizia locale di Treviolo (BG) che le avevano inflitto una serie di multe per eccesso di velocità, utilizzando i dati estratti dalla memoria del tachigrafo installato a bordo del suo veicolo pesante.
Dallo scarico dei dati del tachigrafo del mezzo e dalla successiva loro analisi, gli agenti avevano infatti rilevato ben 15 violazioni per il superamento dei limiti avvenute in due giornate consecutive e avevano per ogni violazione comminato una sanzione di 921 euro, per un importo totale di 13.815 euro.

Ma davanti al giudice emergeva il fatto che le violazioni risalivano a due giorni prima del controllo e, poiché il mezzo trasportava in quel periodo i suoi carichi anche fuori Italia, non vi era prova del fatto che gli eccessi di velocità fossero avvenuti nel territorio italiano oppure mentre si trovava all’estero.

Ora, una sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 settembre 2021 – ricorda il giudice – spiega che «le autorità competenti di uno Stato membro non possono comminare sanzioni per le infrazioni al regolamento n. 3821/85, accertate sul territorio di tale Stato membro, ma commesse sul territorio di un altro Stato membro». In altre parole, secondo questo orientamento giurisprudenziale comunitario, le Forze dell’Ordine italiane non possono multare chi ha commesso un’infrazione in un altro Paese, anche se l’infrazione è stata scoperta quando il veicolo era sul suolo italiano.
Inoltre – spiega il giudice di pace bergamasco – la circolare del 14 ottobre 2021 – prot. 6394 del Ministero dell’Interno ha chiarito ulteriormente che le Forze dell’Ordine devono limitarsi a sanzionare solo quelle infrazioni «per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano». In questo caso la certezza mancava e al Giudice non è rimasta altra scelta che annullare tutti i verbali di multa, compensando le spese.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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