Con legge n. 182 del 2025, che ha modificato la legge n. 51 del 20 maggio 2022, il sistema pallet entra in una nuova fase operativa. La diversa formulazione dell’art. 17-ter, richiamando l’art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 286/2005 – aggiornato di recente dal Decreto Infrastrutture – ribadisce un principio fondamentale: il vettore «puro» è esonerato da ogni obbligo di gestione e restituzione dei pallet quando la merce è imballata o stivata su unità di movimentazione adeguate.
Introdotte tali modifiche, le associazioni di categoria e i Sistemi-pallet hanno emanato le Linee Guida operative, allo scopo di fornire indicazioni chiare su responsabilità, obblighi e procedure. Non si tratta di buone pratiche, ma di regole vincolanti, che se non applicate possono generare contenziosi. Ecco perché le passiamo in rassegna per chiarirne contenuto e modalità applicative.
L’obiettivo: meno rifiuti, più economia circolare
La disciplina si inserisce nella strategia europea di prevenzione dei rifiuti. Il pallet non è più visto come imballaggio «usa e getta», ma come un bene riutilizzabile da mantenere in ciclo, riducendo sprechi e produzione di rifiuti legnosi. L’interscambio diventa così uno strumento operativo di sostenibilità.
A quali pallet si applica
Le regole riguardano i pallet standardizzati e interscambiabili, identificabili tramite marchi dei sistemi pallet (EPAL, EUR-UIC). Restano esclusi:
- pallet a perdere
- pallet proprietari di circuiti chiusi (pool di noleggio)
- pallet monouso
- pallet non certificati secondo capitolati tecnici
Il focus è quindi sul circuito “aperto” dei pallet standard, quello più diffuso nei flussi nazionali.
COSA CAMBIA PER LA FILIERA
| Attore | Impatto pratico |
| Trasportatore | Gestione fisica dell’interscambio e responsabilità operative |
| Logistica | Tracciamento pallet e contabilità buoni pallet |
| GDO | Organizzazione dei resi e gestione digitale |
| Industria | Controllo documentale e recupero pallet |
L’obbligo chiave: restituzione “uno a uno”
Chi riceve merce su pallet interscambiabili deve restituire:
- stesso numero di pallet
- stessa tipologia
- qualità tecnica equivalente
La restituzione deve avvenire nel luogo di consegna o in altro luogo concordato, senza generare costi o viaggi illogici per il recupero.
Impatto diretto sull’autotrasporto
Il vettore diventa l’anello operativo cruciale:
- l’interscambio deve avvenire durante le operazioni di carico/scarico
- i pallet restituiti devono rispettare la sicurezza del carico e del lavoro
- le indicazioni su numero e tipologia riportate nei documenti di trasporto (DDT) non possono essere modificate dal ricevente
Se la restituzione immediata non avviene, entra in gioco il buono pallet.
Il buono pallet: titolo di credito logistico
Quando non c’è interscambio immediato, il ricevente deve emettere un buono pallet, cartaceo o digitale, con valore giuridico:
- obbliga a restituire i pallet o a pagarne il valore di mercato
- se dopo 6 mesi i pallet non tornano, scatta il pagamento automatico secondo il valore stabilito dai Sistemi-pallet
La svolta digitale
Entro 24 mesi, resterà valido solo il buono pallet digitale, gestito tramite piattaforme certificate (ISO 27001, eIDAS, firme digitali). La gestione pallet entra così nell’ecosistema della tracciabilità digitale, con meno carta e maggiore responsabilità formale.
Attenzione ai contratti
Le Linee Guida chiariscono che la norma è imperativa. Sono nulle clausole che esonerano dall’obbligo di restituzione, che consentono di restituire pallet diversi, che modificano le indicazioni pallet sui DDT o che escludono il pagamento in caso di mancata restituzione
Molti contratti logistici dovranno essere aggiornati.
E se i pallet non tornano?
Il valore è determinato dai Sistemi-pallet e pubblicato periodicamente. In caso di mancata restituzione si parla di vendita del pallet usato, con applicazione del meccanismo IVA in inversione contabile.
In estrema sintesi, quindi, l’interscambio pallet non è più una “buona pratica”: è un obbligo normativo strutturato, con strumenti finanziari (buono pallet), responsabilità documentali e digitalizzazione forzata. Chi non adegua processi e contratti rischia contenziosi e costi diretti.
PALLET: COSA DEVE FARE L’AUTISTA ALLO SCARICO
- Prima di aprire le sponde
- Controlla il DDT: numero pallet, tipologia (EPAL, EUR, altri), qualità
- Questi dati non possono essere modificati dal ricevente
- Durante lo scarico
- Verifica che i pallet consegnati corrispondano per numero e tipologia
- Controlla assenza di rotture gravi; usura normale o colore del legno non sono motivi di rifiuto
- Se avviene l’interscambio immediato
- Il ricevente deve restituire numero, tipologia e qualità equivalente, sempre in sicurezza
- Se NON restituisce i pallet
- Il ricevente deve emettere subito un buono pallet con tutti i dati essenziali
- Senza buono valido, il debito è immediato pari al valore dei pallet
- Documenta sempre
- Foto dei pallet consegnati, restituiti e del buono firmato
- Serve in caso di contestazioni
- Tempistiche
- L’interscambio deve avvenire nelle ore previste per carico/scarico, non può essere rinviato
- Cosa NON può fare il ricevente
- Cambiare tipologia sul DDT
- Restituire pallet diversi
- Rifiutare pallet conformi
- Ignorare l’emissione del buono pallet


