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Rentri, INL: «Gps senza accordo sindacale solo per tracciabilità rifiuti pericolosi»

Nel caso le aziende volessero perseguire anche altre finalità attraverso l’impianto di geolocalizzazione sui mezzi, previsto dal sistema Rentri per il trasporto di rifiuti pericolosi, allora dovranno comunque ricorrere all’accordo con i sindacati previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Lo chiarisce una nota dell’Ispettorato del Lavoro, diffusa da Anita

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L’Ispettorato del lavoro torna a parlare di Rentri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, proprio in questi giorni alla prova del passaggio al FIR digitale, complicato da problemi tecnici e rinvii dei termini di legge (qui il nostro articolo). 

Con una nota ufficiale del 28 gennaio scorso, diffusa da Anita, l’Ispettorato chiarisce che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi, obbligatorio dallo scorso 31 dicembre, è considerato un adempimento necessario alla tracciabilità dei rifiuti e quindi essenziale per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Per questo le aziende possono installare questi dispositivi senza prevedere l’accordo con le organizzazioni sindacali, richiesto in caso di installazione della geolocalizzazione per altre finalità dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori.

Tuttavia, la nota, sollecitata da diversi quesiti inviati all’Ispettorato, ricorda che nel caso le aziende intendano perseguire ulteriori esigenze e finalità attraverso l’installazione del Gps, dovranno necessariamente espletare la procedura prevista dall’art.4 dello Statuto dei Lavoratori.

La nota richiama la legge per dirimere la questione ed evidenziare il perimetro della tecnologia possibile senza accordo sindacale. “L’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – si legge nella nota – il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in: 

a)  una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; 

b)  una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 

Quindi, senza accordo, è ammessa la tracciabilità dei percorsi e la raccolta di questi dati, per il resto va sottoscritto l’accordo con i sindacati. 

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