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Revisioni veicoli e rimorchi: al via la nuova etichetta autoadesiva

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La revisione dei rimorchi leggeri l’attestato del superamento del controllo sono alcune delle disposizioni legate all’entrata in vigore delle nuove norme sulle revisioni dei veicoli (contenute nel D.M. 214/2017) affrontate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nella circolare emessa lo scorso 30 ottobre relativamente al Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 Maggio 2018. 

Più nello specifico, per quello che riguarda la revisione dei rimorchi leggeri (categorie O1 e O2, di massa fino a 3,5 ton), la circolare riporta in allegato una tabella esplicativa così da evitare interpretazioni errate del calendario di chiamata a revisione dei rimorchi.

Relativamente all’attestato di superamento del controllo, è stata introdotta la nuova etichetta autoadesiva con la data di scadenza della prossima revisione. Tuttavia, i primi attestati prodotti non riportano il dato del chilometraggio: per le revisioni effettuate dal 20 maggio 2018, questo può essere ottenuto consultando il sito internet del portale dell’automobilista, oppure facendo richiesta all’ufficio della motorizzazione (UMC) di competenza; per le revisioni effettuate prima del 20 maggio, non è disponibile una sequenza storica attendibile, essendo ancora in fase sperimentale. Per le riparazioni o sostituzioni del contachilometri eseguite dal 1° novembre 2018, il proprietario del mezzo, all’atto della revisione, deve presentare una dichiarazione di installazione che evidenzi il numero di chilometri segnato dall’apparecchio al momento della sostituzione; per gli interventi eseguiti prima del 1° novembre, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva.All’atto della consegna della carta di circolazione, l’ispettore dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100. 

In caso di inserimento di un chilometraggio errato, potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.
Dal 19 novembre, se il proprietario del mezzo non dovesse essere presente alla revisione, dovrà fornire una delega, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità, e fare controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente.
Infine, gli attestati con dicitura «Scadenza da verificare recarsi presso UMC» rimangono validi, purché la persona interessata si rechi presso la motorizzazione. Qualora l’integrazione dei dati mancanti richiedesse lo svolgimento di una visita e prova del mezzo, gli UMC devono concordare con gli interessati lo svolgimento degli accertamenti tecnici in concomitanza alla successiva revisione, senza aggravio economico oltre a quello legato alla sola revisione.

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