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I tempi di riposo nel pacchetto mobilità: le risposte ai primi dubbi | K44 Risponde

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Le prime norme del pacchetto mobilità sono diventate legge ufficiale dallo scorso 20 agosto. Ma tanti trasportatori ci hanno già scritto per sottoporci dubbi e quesiti. Ecco i principali a cui risponde questo episodio del videocast K44 Risponde.

  • Le nuove disposizioni sui tempi di riposo, applicabili soltanto ai trasporti di merci internazionali, introducono l’inedita possibilità di godere di due riposi settimanali ridotti consecutivi, ma soltanto a determinate condizioni, tra cui quella di iniziarli al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell’azienda e di quello di residenza dell’autista. È possibile che tra questi riposi l’autista rientri, per uno o più giorni, nello Stato di residenza?
  • Gli agenti francesi, quando controllano il divieto di beneficiare del riposo regolare in cabina, chiedono un documento giustificativo che dimostri in quale altro luogo (diverso dal camion) l’autista abbia trascorso la notte. Ma se tale struttura non è un albergo, come lo si può produrre? Se l’azienda affitta un appartamento a uso foresteria per gli autisti, a quel punto qual è l’elemento documentale che prova l’effettivo godimento del riposo regolare in un luogo diverso dalla cabina?
  • Una delle novità principali del pacchetto mobilità riguarda l’obbligo per l’azienda di autotrasporto di organizzare il rientro dell’autista dopo 4 settimane all’estero presso il luogo di residenza dell’autista o lo Stato di stabilimento del datore di lavoro. A questo scopo il domicilio è equiparato al luogo di residenza?
  • Nel calcolo delle quattro settimane vanno incluse soltanto le trasferte che si svolgono all’interno di paesi membri dell’Unione europea, quindi quelli in cui si applica la normativa, oppure anche paesi esterni all’Ue? Detto altrimenti, se un autista effettua una trasferta di alcune settimane in un paese come l’Ucraina e la Bielorussia e poi, tornando indietro, continua a guidare all’interno dell’UE, è soltanto in questo secondo momento che inizia il conteggio delle quattro settimane oppure a inizio della missione?
  • Abbiamo detto che nei trasporti internazionali c’è la possibilità di fruire di due riposi settimanali ridotti consecutivi nell’arco di quattro settimane, ma è anche necessario che in questo lasso di tempo siano osservati due riposi regolari. Ma come vanno individuate queste quattro settimane?
  • Le nuove disposizioni sul riposo valgono rispetto ai trasporti internazionali. Però nella normativa esistono pure casi nuovi in cui è possibile derogare ai tempi di guida per riuscire a effettuare un periodo di riposo. Una deroga che può essere di una o due ore a seconda se vi va incontro a un riposo settimanale ridotto o regolare e serve essenzialmente per rientro a casa o in azienda. Ma queste deroghe valgono soltanto per i trasporti internazionali o anche per i nazionali?
  • Il divieto di trascorrere in cabina il riposo si applica a quello regolare. Ma se un autista trascorre uno o due riposi ridotti e quindi poi andando a recuperare tali riposi ci aggiunge un riposo che, se anche ridotto, arriva a durare comunque 45 ore, può trascorrerlo in cabina?
  • Il recupero dei riposi va preso insieme ad altri eventuali periodi di riposo verosimilmente in un’unica soluzione, come per i recuperi dei riposi settimanali ridotti. Ma quanto devono durare i riposi da unire a quelli da recuperare?
  • Rimaniamo alle deroghe. La norma dice che «il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale». Quello «e» va intesa come congiunzione integrativa, nel senso che lo sforamento deve riguarda entrambi i limiti temporali, oppure va letto come alternativa, vale a dire che è possibile sia possibile superare le ore di guida giornaliere, sia soltanto quelle settimanali, sia entrambe?

Buona strada a tutti e buona visione!

I video presenti nel programma sono stati registrati prima dell’emergenza Covid-19

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

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