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Tribunale di Ferrara: «L’abrogazione dei costi minimi dal gennaio 2015 non ha valore retroattivo»

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I costi minimi sono un relitto del passato? Non proprio. Certo, dal 1° gennaio di quest’anno non sono più in vigore, ma se prima di quella data un committente non aveva versato al trasportatore quanto fissato nei costi minimi, questi ha diritto a ottenere quanto non incassato. Lo ha stabilito il Tribunale di Ferrara in un’ordinanza dell’8 luglio in cui, accogliendo le posizioni di alcune aziende di autotrasporto rappresentate dall’avvocato Barbara Tomì, viene riconosciuto il diritto di adeguare le tariffe di trasporto ai corrispettivi minimi fissati dalla legge. In pratica l’abrogazione dei costi minimi non ha valore retroattivo, così come la sentenza della Corte di Giustizia Europea vale solo per le tabelle stilate dall’Osservatorio sull’Autotrasporto, ossia quelle da ottobre 2011 a giugno 2012.

Ma da luglio 2012 a dicembre 2014, secondo i giudici di Ferrara, le tabelle dei costi minimi fissate dal ministero dei Trasporti dopo l’abolizione dell’Osservatorio sono pienamente legittime.

Peraltro non si tratta di un caso isolato, visto che già lo scorso 28 maggio 2015 il Tribunale di Roma aveva chiarito che l’articolo 83 bis della Legge 112/2008 deve essere applicato, a prescindere dalla sentenza della Corte UE, quando non viene chiesta l’applicazione delle tariffe stabilite dall’Osservatorio.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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