Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneUfficio trafficoE45: 1.500 euro di multa ad autista per sorpasso e per eccesso di velocità rilevato con tachigrafo

E45: 1.500 euro di multa ad autista per sorpasso e per eccesso di velocità rilevato con tachigrafo

Un conducente di 43 anni, impegnato tra Gubbio e la Romagna, aveva fretta di scaricare e ha superato un altro camion. Gli agenti della polizia lo hanno visto e multato con 327 euro e con il ritiro e il taglio punti della patente. Poi però scaricando i dati del tachigrafo si sono accorti che il giorno prima aveva superato i limiti di velocità. A quel punto, la multa è schizzata. Ma l’Europa non contestava tali sanzioni?

-

Un camion condotto da un autista di 43 anni sorpassa, nel tardo pomeriggio di martedì 29 marzo, un altro veicolo pesante lungo la E45, prima di Sarsina in direzione nord, in un punto in cui questa manovra non è consentita. La Polizia di Bagno di Romagna assiste all’evento e giustamente ferma e sanziona l’autista con 327 euro, gli decurta 10 punti dalla patente e poi gli ritira lo stesso documento per inviarlo in Prefettura in vista della sospensione da 2 a 6 mesi. Fin qui il primo tempo del controllo, abbastanza lineare. Poi è partito il secondo tempo, che suscita qualche perplessità e che di certo ha complicato la vita del camionista multato, impegnato – a titolo di cronaca –  a trasportare un carico prelevato a Gubbio fino a Capocolle di Bertino (Forli-Cesena), dove lo avrebbe dovuto scaricare dopo aver percorso poco più di 150 chilometri. Poca strada e, come spesso capita, tanta attesa? Quella attesa statica che poi ti costringe, una volta ripartito a correre il più possibile?

Non abbiamo elementi utili per rispondere, ma una cosa è sicura: all’autista quarantatreenne spingere un po’ sull’acceleratore non dispiaceva. Cosa che gli agenti hanno verificato subito dopo quando, dopo aver messo in cantiere la prima sanzione, sono passati a effettuare ulteriori controlli. E subito si sono diretti sul cronotachigrafo scaricandone i dati. In questo modo hanno appurato che giusto il giorno prima lo stesso autista aveva superato i limiti di velocità dell’autocarro. Quindi, non quelli ambientali, riferiti cioè alla singola strada, quanto quelli che la legge legati al superamento del valore impostato come limitatore. 

Morale: la multa dai 327 euro è andata a finire a oltre 1.500 euro, con il corredo delle ricordate sanzioni accessorie. 

A questo punto i dubbi. In molti ricorderete che la Corte di Giustizia europea il 9 settembre 2021 ha stabilito che le autorità di uno Stato membro non possono sanzionare un veicolo o un’azienda per un’infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, ma accertata sul proprio. Sempre da Bruxelles, poi, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per l’Italia rispetto all’art. 142, laddove consente di rilevare gli eccessi di velocità con il tachigrafo, facendo propria una tendenza emersa in molti tribunali di Stati europei, in base alla quale tale strumento sarebbe utilizzabile soltanto per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e le interruzioni di cui al Regolamento CE 561/2006.

Il nostro ministero dell’Interno, in attesa che la questione abbia termine (e visto pure le tantissime sentenze favorevoli ad autisti e ad aziende multate, come si racconta nel video a fondo pagina e come potete trovare in tante news all’interno del sito), ha chiarito con una circolare del 14 ottobre 2021 che le sanzioni per eccesso di velocità accertate tramite i dati memorizzati sul dispositivo di registrazione (o sulla carta conducente) vanno contestate non soltanto quando «l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano», ma anche quando «abbia avuto diretto riscontro», vale a dire «abbia osservato la condotta di guida cui il superamento di velocità si riferisce o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo», in modo da poterle riferire a uno specifico luogo.

Il ministero ha anche indicato le modalità con cui vanno accertate tramite tachigrafo le infrazioni dell’art. 142 cds, quelle cioè che, secondo Bruxelles, non potrebbero servire a sanzionare l’eccesso di velocità. E proprio a tale scopo specifica che le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo, sia rispetto al superamento dei limiti “locali” fissati dal codice per ogni tipologia di strada. E tali violazioni possono essere contestate solo se commesse alla presenza degli agenti o comunque poco prima del controllo

L’eccesso di velocità oltre il limite di taratura del limitatore, invece, può essere contestato scaricando i dati relativi al superamento del valore impostato sul limitatore. In tal caso si procederà a contestare solamente la violazione che riguarda il superamento di tale valore, ma non altre tipologie di infrazioni (perché sarebbe come multare due volte per la stessa condotta).

Come vanno acquisiti questi dati?

Il ministero risponde con un distinguo:

• quelli riferiti alla velocità istantanea vanno acquisiti tramite dispositivo di lettura esterna (come il Police controller, in uso alle pattuglie della Polizia stradale). Le stampe, invece, non possono essere utilizzate a fini probatori per l’accertamento delle violazioni.

• quelli relativi agli eccessi di velocità, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe riferite ad «anomalie e guasti» o agli «eccessi di velocità». 

Infine, ricorda che i dati raccolti tramite tachigrafo vanno corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal regolamento 165/2014 è pari a 6 km/h.

La domanda finale, quindi, è: tutto quanto accaduto un paio di giorni sulla E45 è perfettamente in linea con quanto dice il ministero? Vale a dire qui siamo in un caso di superamento della velocità rispetto al valore del limitatore impostato? O ancora di più, è coerente con i dubbi sollevati dalla Commissione europea?

Per aiutarvi a individuare delle risposte vi riproponiamo il videocast sull’argomento con l’avvocato Roberto Iacovacci, che ha difeso tanti autisti e tante aziende nei tribunale e quasi sempre ha avuto ragione

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link