Dopo circa 5 mesi dall’uscita del Decreto Genova – che aveva delimitato una “Zona Franca Urbana” entro la quale concedere agevolazioni fiscali e contributive alle imprese con sede legale o operativa all’interno di essa – l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di fruizione delle agevolazioni stesse.
Le regole fissate valgono per le imprese localizzate nella ZFU, la cosiddetta “zona rossa” che comprende il territorio della Città metropolitana di Genova colpito dal crollo del Ponte Morandi. Più specificamente, l’area comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò e alcuni municipi di Genova (Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente). Ricordiamo che non erano richiesti particolari requisiti sulla dimensione delle imprese, ma queste hanno dovuto dimostrare di aver subìto, a causa del crollo del ponte, una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel periodo 14 agosto-30 settembre 2018, rispetto al valore medio del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. La cifra stanziata dal MISE per le agevolazioni è di 109 milioni di euro.
In sintesi, a queste aziende è stata riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti, da effettuarsi con la presentazione del modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo per la compensazione è: “Z161” denominato “ZFU – Città Metropolitana di Genova – Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti – articolo 8 del decreto legge n. 109/2018 e successive modifiche”.