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Giurisprudenza sempre più unanime: autorizzazione e omologazione degli autovelox non sono la stessa cosa

Anche il giudice di pace di Forlì ha ritenuto distinte le due procedure e ha ordinato l’annullamento dell’ennesima multa per eccesso di velocità rilevato con il dispositivo

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Nonostante i «buoni propositi» del Governo per risolvere la discrepanza tra omologazione e autorizzazione degli autovelox, la giurisprudenza ordinaria continua ad emanare decisioni che ribadiscono la diversità delle due procedure, deducendone la nullità delle multe.

Vediamo un ennesimo, recente caso, segnalatoci come di consueto dall’avv. Roberto Iacovacci, alla difesa nel processo in questione. Si tratta della sentenza n.1604 del 13 maggio 2025 del Giudice di Pace di Forlì, Francesca Pallotti.

IL FATTO

La vicenda è la classica sanzione – in questo caso di 708 euro – per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità rilevato con autovelox). La conseguente ordinanza prefettizia n. 2135 del 21/02/2025 della Prefettura di Forlì-Cesena che ingiungeva il pagamento era stata impugnata dalla ditta di autotrasporto che aveva subito la multa. La motivazione era anche in questo caso la mancata omologazione dello strumento di rilevamento elettronico della velocità, da cui sarebbe derivata la nullità della sanzione.

LA DECISIONE

Il GdP romagnolo non ha avuto dubbi ed il ricorso è stato accolto integralmente. La giudice Pallotti ha infatti ritenuto fondato il motivo di nullità, basandosi sulla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 10505/2024, 20913/2024, 10365/2025, 12924/2025), che distingue chiaramente tra approvazione e omologazione degli autovelox.

«L’omologazione – dice il verdetto -è un requisito essenziale e distinto dall’approvazione, richiesto per la validità della rilevazione elettronica della velocità». Inoltre le circolari ministeriali non hanno forza normativa vincolante e non possono derogare a quanto stabilito dalle norme primarie. Infine la sola approvazione (o taratura periodica) non è sufficiente in assenza di omologazione.

LE CONSEGUENZE

Il Giudice di pace ha dunque annullato il verbale e il provvedimento prefettizio. Le spese sono state poi compensate tra le parti per la complessità delle questioni giuridiche trattate.

Una riflessione finale. In presenza di una giurisprudenza così profondamente schierata ci si chiede se da parte degli Enti non sarebbe più utile evitare lo scontro frontale e verificare che la strumentazione sia stata sottoposta ad una procedura di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il che ne garantirebbe la conformità e la precisione delle misurazioni. In caso di dubbi, gli enti potrebbero sempre richiedere al fornitore dell’autovelox il certificato di omologazione. Inoltre dovrebbero controllare che gli autovelox venissero regolarmente tarati per garantire la precisione delle misurazioni. Ricordiamo che la taratura è una verifica annuale della strumentazione. Infine si dovrebbe comunicare ai cittadini la procedura di omologazione e la differenza tra approvazione e omologazione, per evitare confusione.

Tutto facile, no? E invece non è così. La procedura di omologazione è sì prevista, ma non è mai stata posta in essere «fisicamente». Gli autovelox in funzione sono solamente approvati. Quindi o si interviene con una nuova legge oppure tutte le multe per eccesso di velocità da autovelox continueranno ad essere annullate.

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