Rifiutare l’etilometro non è mai una buona idea. Ma ora la Corte di Cassazione (sentenza n. 6772/24) ha stabilito che anche sottrarsi alla seconda prova dell’alcoltest, dopo aver eseguito la prima, integra un reato vero e proprio. Vediamo il caso concreto da cui è derivata la decisione.
IL FATTO
Un conducente era stato fermato durante un controllo di routine. L’uomo aveva inizialmente soffiato nell’etilometro, ma si era poi rifiutato di sottoporsi alla seconda misurazione, prevista dalla legge a distanza di pochi minuti dalla prima. A giustificazione del rifiuto, aveva invocato una presunta e improvvisa crisi d’asma, sostenendo di essersi messo alla guida proprio per reperire un farmaco salvavita.
Questa versione non aveva però convinto i giudici. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano ritenuto il comportamento penalmente rilevante, condannando l’imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7 del Codice della Strada.
La difesa era dunque ricorsa alla Corte Suprema, argomentando della presunta inutilità della seconda prova – ritenuta superflua rispetto alla prima – contestando inoltre la valutazione del malore, il mancato riconoscimento delle attenuanti, la sospensione condizionale della pena e la particolare tenuità del fatto.
LA DECISIONE
Gli Ermellini hanno però respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, le argomentazioni della difesa non introducevano alcuna reale questione di legittimità, limitandosi a riproporre tesi già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Il cuore della sentenza sta infatti in un principio chiave: l’alcoltest è una procedura unitaria e complessa, che si perfeziona solo con l’esecuzione di due misurazioni consecutive. La doppia prova non è un dettaglio formale, ma una garanzia di affidabilità del risultato, pensata per neutralizzare errori tecnici o alterazioni momentanee. Di conseguenza, rifiutare la seconda prova equivale, a tutti gli effetti, a rifiutare l’intero accertamento.
Quanto alla crisi d’asma, la Cassazione ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità delle giustificazioni dell’imputato spetta ai giudici di merito. E in questo caso la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica, coerente e priva di contraddizioni, avendo ritenuto la versione difensiva non supportata da riscontri concreti.
E le doglianze sul trattamento sanzionatorio? Secondo la Suprema Corte, il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato adeguatamente motivato, alla luce della gravità della condotta e dell’assenza di elementi favorevoli all’imputato.
LE CONSEGUENZE
La sentenza lancia dunque un messaggio chiaro ai conducenti di veicoli: non esistono rifiuti «a metà». L’obbligo di sottoporsi all’etilometro deve essere rispettato integralmente, dall’inizio alla fine della procedura.
Tentare di sottrarsi anche solo a una fase dell’accertamento espone a conseguenze penali pesanti. Un richiamo che appare severo, ma che si dimostra in realtà coerente con l’obiettivo di tutela della sicurezza stradale.


