La sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale ha fatto parlare molto di sé in questi giorni, perché ha fissato un principio che rivoluziona il tema della guida sotto effetto di stupefacenti. Se infatti fino a questa decisione per erogare la sanzione prevista dall’art.187 del Codice della Strada bastava dimostrare che il conducente fosse effettivamente sotto l’effetto di sostanze psicotrope, d’ora in poi si dovrà dimostrare ulteriormente che le sostanze in esame abbiano effettivamente inciso sulla capacità di guida e che perciò abbiano creato un pericolo concreto alla sicurezza stradale.
Ma vediamo il ragionamento giuridico che ha portato a questa conclusione, per certi versi assolutamente sorprendente.
IL FATTO
Per capire bene la sentenza bisogna rifarsi alla riforma dell’art. 187 del Codice della strada operata dalla legge n. 177 del 2024, legge che ha eliminato il riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica» del conducente, punendo chiunque «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Ora, diversi giudici per le indagini preliminari (Macerata, Siena e Pordenone) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, denunciando il contrasto della nuova formulazione con alcuni articoli della Costituzione: l’art. 3 (ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza), l’art. 25, secondo comma (tassatività, determinatezza e offensività), l’art. 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena) e, in alcuni casi, con l’art. 13 (inviolabilità della libertà personale).
Secondo questi magistrati la norma, così come riscritta, consentirebbe di punire penalmente anche chi abbia assunto sostanze in un tempo remoto, senza alcun effetto attuale sulla capacità di guida, sulla base di meri esiti tossicologici (soprattutto urinari) inidonei a dimostrare un’effettiva pericolosità della condotta.
Inoltre i giudici «dubitanti» avevano sottolineato che l’espressione «dopo aver assunto» sarebbe: eccessivamente generica, perché priva di qualunque delimitazione temporale; lesiva del principio di offensività, poiché punirebbe anche condotte inoffensive, prive di qualunque incidenza sulla sicurezza della circolazione; espressione di un diritto penale «d’autore», cioè fondato sulla constatazione dell’assunzione di droga e non su un fatto concretamente pericoloso.
A queste argomentazioni si è opposta l’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto delle questioni, sostenendo che il legislatore può legittimamente anticipare la soglia di tutela penale nei reati di pericolo e che la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti costituisce una condotta intrinsecamente pericolosa. La nuova disciplina sarebbe insomma coerente con finalità di prevenzione e con dati scientifici e statistici, valorizzando il ruolo delle linee guida tecnico-scientifiche e degli accertamenti su matrici biologiche (sangue, fluido orale) idonei a dimostrare un’assunzione «attiva e rilevante».
LA DECISIONE
Come si vede sono due visioni non solo giuridiche, ma filosofiche del tutto antitetiche e la materia è sicuramente complessa da regolamentare. Come si è dunque regolata la Corte costituzionale?
Gli Ermellini hanno dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate, ma con una lettura interpretativa che ha cambiato in modo effettivo le carte in tavola.
Secondo la Corte, infatti, l’art. 187 C.d.S. non configura un reato di mera assunzione e la responsabilità penale richiede che la condotta di guida crei un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ma non basta. Questo pericolo deve essere dimostrato attraverso l’accertamento, in un momento temporalmente prossimo alla guida, della presenza nell’organismo di sostanze che, per qualità e quantità, siano idonee – secondo le conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle capacità di guida in un soggetto medio.
LE CONSEGUENZE
In questo modo, la Corte ha escluso la punibilità di condotte fondate su una semplice positività priva di rilevanza attuale, come quella derivante da tracce residue nelle urine, e riconduce la fattispecie entro i confini dei principi di offensività, determinatezza e proporzionalità.
La portata «di rottura» di questo rigetto interpretativo ha effetti importanti, perché salva la riforma legislativa del 2024, ma vincolandone l’applicazione giudiziaria e riaffermando il ruolo centrale del pericolo concreto e della rilevanza causale della sostanza sulla guida. Così facendo, insomma, la Corte ha evitato sia la declaratoria di illegittimità, sia una deriva verso una responsabilità penale sganciata da qualunque effettivo valore negativo del fatto.


