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Deroghe estive ai tempi di guida: cosa c’è da sapere

Con la stagione calda aumentano i divieti alla circolazione dei mezzi pesanti. È fondamentale sapere quando e come è possibile superare i limiti di guida e riposo, per evitare fermi non necessari e tutelare la continuità operativa

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Con l’avvento del periodo estivo e con il conseguente incremento delle giornate di divieto di circolazione per i mezzi pesanti, diventa importante conoscere tutte le possibili deroghe per ottimizzare i tempi di guida, riposo e interruzione. Questo consente di evitare soste prolungate lontano dalla sede o dalla propria residenza, che rischierebbero di compromettere anche la settimana lavorativa successiva.

Sull’aspetto delle deroghe, previste dall’art. 12 del Regolamento 561/2006 (modificato dal Pacchetto Mobilità del 2020), persistono molte interpretazioni che generano confusione tra gli operatori, siano essi conducenti o disponenti. Vediamole insieme.

Le due deroghe previste dall’art. 12

L’art. 12 prevede oggi due tipologie di deroga: una generale e una specifica, quest’ultima applicabile soltanto per consentire il rientro in sede o presso la residenza del conducente, così da poter svolgere un riposo settimanale, ridotto o regolare. È fondamentale chiarire che entrambe le deroghe sono attivabili solo in circostanze eccezionali e non possono diventare prassi ordinaria.

  • La deroga generale si applica a tutte le regole sui tempi di guida, riposo e interruzioni, consentendo il superamento dei limiti al solo fine di raggiungere un punto di sosta appropriato, utile a garantire la sicurezza del conducente, del veicolo e del carico. Il conducente ha l’obbligo di registrare manualmente sul tabulato (stampa conducente) il motivo del superamento, al massimo una volta raggiunto tale punto di sosta. La registrazione deve essere conservata in cabina per 56 giorni e poi archiviata in azienda per almeno un anno. La norma non stabilisce limiti temporali precisi per questa deroga, ma richiede che siano congrui rispetto alla distanza del punto di sosta.
  • La deroga specifica riguarda esclusivamente il rientro in sede o a casa per il riposo settimanale. Si applica ai periodi di guida giornalieri o settimanali (non a quello bisettimanale di 90 ore, né al cosiddetto «impegno», concetto non presente nel Regolamento). In particolare, consente:
    • fino a 1 ora di guida aggiuntiva per raggiungere la sede o la residenza al fine di effettuare un riposo settimanale ridotto (è necessario valutare il tipo di riposo svolto nel periodo precedente);
    • fino a 2 ore di guida aggiuntiva per svolgere un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore, a condizione che, prima di queste due ore, venga effettuata una pausa aggiuntiva di almeno 30 minuti, anche se un’altra è appena stata svolta.

Lo svolgimento di queste ore aggiuntive di guida, concesse dalla deroga, può permettere, solo come conseguenza indiretta, anche la riduzione del riposo giornaliero ovvero superamento del cosiddetto «impegno» (previsto dalle circolari 16.03.2021 e del 02.09.22  a correzione della prima). Ma se, al contrario, il conducente ha ancora disponibilità di ore di guida ma termina «l’impegno» (non previsto dalla normativa) la deroga non può essere applicata.

Obblighi di registrazione e compensazione

Anche nel caso della deroga specifica, il conducente ha l’obbligo di annotare sul tabulato il motivo del superamento non appena raggiunto il punto di sosta, conservando sempre il documento in cabina e successivamente in azienda.

Ogni estensione del tempo di guida deve essere compensata con un riposo equivalente entro la fine della terza settimana successiva, secondo le regole del recupero per i riposi settimanali ridotti. Ad esempio, chi prolunga la guida di 2 ore dovrà recuperarle in un’unica soluzione, aggiungendole a un riposo giornaliero di almeno 9 ore oppure a un riposo settimanale.

Il mancato rispetto delle condizioni previste può comportare sanzioni per eccesso di guida o per la riduzione indebita dei riposi giornalieri.

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