Il contratto di rete sta diventando una sorta di scappatoia per furbetti. E della cosa si è reso conto anche l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che con un paio di circolari (la 6 e la 7 del 29 marzo 2018) sta cercando di mettere alcuni paletti per arginare la diffusione delle irregolarità. E siccome in giro ci sono tante agenzie che promuovono i vantaggi di ricorrere a questo tipologia di contratto, l’INL ha pensato bene di ricordare che in ogni caso il personale distaccato o in regime di codatorialità non può essere discriminato per il sol fatto di essere fatto rientrare in un contratto di rete. Anche perché chi in veste di co-datore utilizza le prestazioni di un lavoratore distaccato, anche se questi figura come socio di una cooperativa aderente alla rete, in ogni caso deve rispettare il trattamento economico previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, territoriale o aziendale. Invece, soprattutto nella logistica si fa ricorso a questi rapporti, in particolare nella logistica, per tagliare i costi e aggirare le leggi. Anche perché, come ricorda lo stesso INL, chi vende questi rapporti “racconta” che concedono vantaggi di vario tipo, dalla mancata applicazione del CCNLin caso di socio lavoratore di cooperativa all’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale, dall’assenza di responsabilità legale e patrimonialeverso i dipendenti esternalizzati al ricorso a lavoro straordinario e festivo senza dover pagare maggiorazioni.
L’INL sostiene che queste soluzioni sono illegittime, in quanto violano la disciplina di riferimento. E quindi per contrastare tali fenomeni, chiarisce che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
Il contratto di rete, stipulato da più imprenditori per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, può essere stipulato soltanto tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori, come per professionisti e associazioni.
Sotto il profilo oggettivo, invece, il Legislatore si limita a stabilire che lo stesso contratto può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il comma 4 ter, inserito all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, chiarisce che se «il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete … l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete».
Va quindi rilevato che, a differenza di quanto previsto al primo comma del medesimo art. 30 (secondo cui, per la legittimità dell’utilizzo di tale istituto, bisogna verificare l’interesse e la temporaneità del distacco) in tale contesto l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione di una rete tra imprese.
Il contratto, inoltre, può prevedere specifiche clausole per disciplinare la “codatorialità” dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete. Tuttavia, perché tali effetti si producano è necessario che si proceda preventivamente all’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete.
Pertanto, il personale ispettivo dovrà verificare:
• l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o codatori);
• che il contratto di rete sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese;
• nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo
alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza dovrà risultare dallo
stesso contratto;
• dal contratto dovrà infine risultare la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo,
messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.
Va poi evidenziato che la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, comprese anche quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del ricordato art. 30. E quindi anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 opera nell’ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità.
Ed ecco perché, come anticipato, nel contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.
Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro esteso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017) anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto al fine dichiarato di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.