La domanda a cui rispondiamo oggi – o meglio a cui risponde la Cassazione – riguarda il pagamento del subvettore: chi paga se il destinatario riceve la merce? O, meglio, cosa succede se il subvettore consegna la merce e non viene pagato?
La recente ordinanza della Corte Suprema n. 6428/2024 chiarisce la questione con limpidezza, stabilendo un principio fondamentale: il destinatario che accetta la merce è obbligato a saldare il corrispettivo, anche se non ha un contratto diretto con chi ha effettuato la consegna.
IL FATTO
La vicenda prende il via dalla richiesta di pagamento avanzata da una cooperativa di trasporti, operante come subvettore, nei confronti di una grande società di diffusione periodici, destinataria finale della merce. La cooperativa, non essendo stata pagata, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 110.000 euro.
La società destinataria si era però opposta al pagamento, sostenendo, tra le altre cose, di non avere alcun rapporto contrattuale con il subvettore e che il credito fosse prescritto. Il caso era arrivato prima al Tribunale di Monza e poi alla Corte d’Appello di Milano, che avevano dato ragione alla società destinataria. In particolare, la Corte d’Appello, pur riconoscendo che la consegna era avvenuta e che la destinataria ne aveva tratto vantaggio, ha ritenuto che la cooperativa non avesse fornito prova sufficiente che le fatture richieste si riferissero specificamente alle merci destinate a quella società. Di qui, il ricorso del subvettore in Cassazione.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha però ribaltato le decisioni dei giudici di merito, accogliendo il ricorso della cooperativa. Gli Ermellini hanno infatti chiarito la natura giuridica del contratto di trasporto quando mittente e destinatario sono soggetti diversi. Tecnicamente si tratta di un «contratto a favore di terzo», disciplinato dall’art. 1411 del Codice civile. In questo schema, il destinatario, pur essendo estraneo alla stipulazione originaria tra mittente e vettore, acquista i diritti nascenti dal contratto nel momento in cui manifesta la volontà di approfittarne. Secondo la Corte, questo momento è proprio la richiesta o l’accettazione della riconsegna della merce.
Vediamo la motivazione della Suprema Corte, che si basa sull’interpretazione dell’art. 1689 del Codice civile. Tale norma stabilisce che, dal momento in cui il destinatario richiede la riconsegna delle cose, subentra non solo nei diritti, ma anche negli obblighi nascenti dal contratto di trasporto, in primis il pagamento del corrispettivo al vettore. Questo perché – spiega la Corte – il pagamento è una vera e propria condizione legale per l’esercizio dei diritti da parte del destinatario. Nel caso di specie, era pacifico e non contestato che la società destinataria avesse ricevuto e ritirato le merci trasportate dal subvettore. Questo semplice atto di accettazione, provato dalle bolle di consegna, era sufficiente a far sorgere in capo ad essa l’obbligo di pagare il trasporto.
Qual è stato dunque l’errore della Corte d’Appello? Quello di richiedere una prova ulteriore e superflua. Una volta stabilito che la consegna era avvenuta e accettata, infatti, l’obbligo di pagamento del destinatario verso chi aveva effettuato la prestazione (il subvettore) ne derivava come risultato diretto e inevitabile.
LE CONSEGUENZE
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio di diritto da lei stabilito e garantendo la corretta tutela del lavoro del subvettore.
Le conseguenze pratiche sono particolarmente interessanti per il mondo del trasporto. Innanzitutto la certezza per il subvettore che consegna di avere il diritto di rivolgersi direttamente al destinatario per il pagamento, a condizione che quest’ultimo abbia accettato la merce. La firma sulla bolla di consegna diventa la prova regina del suo diritto.
Poi la responsabilità del destinatario che non può rifiutarsi di pagare il vettore (o subvettore) adducendo la mancanza di un contratto diretto. L’accettazione della merce lo immette nel rapporto contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.
Infine la semplificazione probatoria, per cui non è necessario per il subvettore provare una complessa catena contrattuale, ma è sufficiente dimostrare l’avvenuta e accettata consegna per fondare la propria pretesa di pagamento.


