HomeRubricheLegalmente parlandoMulte ZTL, annullate dieci ordinanze: «Il Prefetto deve motivare il rigetto del ricorso»

Multe ZTL, annullate dieci ordinanze: «Il Prefetto deve motivare il rigetto del ricorso»

Il Giudice di Pace di Roma ha cancellato dieci ordinanze-ingiunzione emesse dopo il rigetto di altrettanti ricorsi contro verbali della Polizia Locale per violazioni dell’art. 7, comma 9, del Codice della strada. Al centro della decisione non c’è la fondatezza delle singole infrazioni, ma la carenza di motivazione dei provvedimenti prefettizi

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Perfino dieci ordinanze-ingiunzioni possono essere annullate quando il Prefetto rigetta i ricorsi contro altrettante sanzioni stradali senza spiegare adeguatamente le ragioni della propria decisione.

È il principio che emerge dalla sentenza pronunciata dal Giudice di Pace civile di Roma il 12 giugno di quest’anno. Come vedremo, infatti, la motivazione non è un semplice adempimento formale, ma un requisito essenziale delle ordinanze con cui il Prefetto respinge i ricorsi contro le sanzioni stradali.

IL FATTO

Una società di trasporti, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Iacovacci, aveva chiesto l’annullamento di dieci ordinanze-ingiunzioni, tutte datate 18 dicembre 2024 ed emesse a seguito del rigetto dei precedenti ricorsi contro verbali della Polizia Locale di Roma Capitale per presunte violazioni dell’art. 7, comma 9, del Codice della strada, quello che riguarda la delimitazione di zone a traffico limitato (ZTL) nei Comuni. Tutte le ordinanze erano state emesse dal Prefetto della Provincia di Roma e regolarmente notificate dopo il rigetto dei ricorsi presentati contro i verbali originari.

La società aveva però contestato la «assoluta genericità» della motivazione contenuta nelle ordinanze prefettizie di rigetto. Nel giudizio si è costituita per la Pubblica amministrazione resistente Roma Capitale, in qualità di ente destinatario dei proventi delle sanzioni, depositando gli atti posti alla base dei provvedimenti contestati.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace ha considerato l’opposizione fondata e l’ha quindi accolta. Il punto determinante riguarda la motivazione delle ordinanze. Secondo il giudice, i provvedimenti prefettizi erano «del tutto carenti nella parte motivazionale». Le ragioni della decisione amministrativa non possono infatti essere semplicemente ricostruite attraverso procedimenti logici o dedotte dal contenuto complessivo dell’atto: devono essere formulate in maniera tale da garantire la piena ed esaustiva comprensione delle ragioni che hanno portato la Pubblica Amministrazione a respingere il ricorso.

La decisione richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il principio è che, quando l’interessato utilizza la facoltà prevista dagli artt. 203 e 204 del Codice della strada e presenta ricorso al Prefetto, l’eventuale ordinanza-ingiunzione con la quale tale ricorso viene respinto deve essere motivata, anche sinteticamente, sia in relazione all’esistenza della violazione sia rispetto all’infondatezza delle argomentazioni avanzate dal ricorrente.

Non si tratta, quindi, di un semplice requisito formale. Gli artt. 203 e 204 attribuiscono alla persona alla quale è stata contestata una violazione stradale il diritto di ricorrere al Prefetto e impongono a quest’ultimo di pronunciarsi entro un termine predeterminato attraverso un’ordinanza motivata.

In altre parole, la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il filtro attraverso il quale il cittadino può controllare se l’attività della PA sia stata svolta nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento previsti dall’art. 97 della Costituzione.

La motivazione costituisce dunque il collegamento tra il procedimento svolto e la decisione finale adottata dalla Pubblica Amministrazione nel perseguimento dell’interesse generale.

Prima dell’introduzione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – spiega il GdP – non esisteva nell’ordinamento una disposizione generale che imponesse alla Pubblica Amministrazione di motivare i propri provvedimenti. Questo articolo ha invece ha stabilito espressamente che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. L’amministrazione deve quindi indicare l’iter seguito per arrivare alla propria determinazione, precisando quale interesse abbia ritenuto prevalente, quale debba invece soccombere e quali criteri siano stati utilizzati per bilanciare l’interesse pubblico primario con gli interessi pubblici secondari e quelli privati. Il tutto deve poi essere strettamente collegato alle risultanze dell’istruttoria.

La seconda parte del comma 1 dell’art. 3 stabilisce infatti che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione agli elementi emersi dall’istruttoria.

In questo modo il destinatario del provvedimento può comprendere il concreto modus operandi dell’amministrazione e verificare il rispetto non soltanto degli artt. 97 e 98, comma 1, della Costituzione, ma anche dei principi generali del procedimento amministrativo contenuti nell’art. 1 della legge 241/1990.

La motivazione deve inoltre confrontarsi con le argomentazioni presentate dall’interessato nella propria memoria difensiva. In caso contrario si crea, secondo il giudice, una «insanabile discrasia» – ovvero una forte discrepanza – tra il ricorso e il provvedimento chiamato a deciderlo.

LE CONSEGUENZE

Accertata la carenza di motivazione, il Giudice di Pace non ha quindi ritenuto necessario esaminare le ulteriori contestazioni presentate dalla società, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso secondo il criterio della «ragione più liquida». La sentenza evidenzia infine che l’atto non rispettava neppure il principio giuridico di sinteticità previsto dall’art. 121 del Codice di procedura civile, come modificato dalla riforma Cartabia.

La conseguenza immediata è stata l’annullamento di tutte e dieci le ordinanze-ingiunzione oggetto dell’opposizione. Il GdP romano ha dichiarato i provvedimenti impugnati improduttivi di qualsiasi effetto giuridico. Non è stata dunque affrontata nel merito la fondatezza delle dieci originarie contestazioni, perché l’annullamento deriva dalla carenza di un requisito essenziale dei successivi provvedimenti prefettizi.

Dalla decisione emerge un principio generale piuttosto interessante, ovvero che il diritto del cittadino a presentare ricorso contro una sanzione non si esaurisce nella possibilità materiale di inviare le proprie contestazioni. A quel ricorso deve corrispondere una risposta amministrativa realmente motivata. Quando questo passaggio manca, il difetto non è semplicemente formale, ma può determinare l’illegittimità dell’ordinanza e il suo conseguente annullamento.

L’obbligo di motivazione diventa così una vera garanzia del diritto di difesa: permette al destinatario di conoscere perché le proprie argomentazioni siano state respinte e, di conseguenza, di valutare consapevolmente se impugnare ulteriormente il provvedimento.

Infine, alle conseguenze sull’efficacia delle dieci ingiunzioni si aggiunge anche quella economica. L’U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) di Roma è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 125 euro per spese e 330 euro per compensi professionali, ai quali devono aggiungersi IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

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