Il parametro per calcolare l’adeguamento della tariffa al prezzo del gasolio diventa più certo. Resta da definire come farlo rispettare quando il committente rifiuta di riconoscerlo. Dopo l’approvazione del decreto-legge sull’autotrasporto da parte del Consiglio dei ministri del 22 ottobre, è questo uno dei punti sui quali si sposta il confronto tra Governo e rappresentanze della filiera.
Il gasolio diventa una quota riconoscibile della tariffa
Il MIT pubblicherà e aggiornerà ogni trimestre «i valori percentuali minimi e massimi relativi all’incidenza del costo del carburante», differenziati per classi di peso dei veicoli e ricavati dai valori indicativi dei costi di esercizio.
Per i contratti non scritti, i minimi saranno «assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo» nella fatturazione delle prestazioni effettuate dall’entrata in vigore della disposizione. La componente del corrispettivo riferita al carburante dovrà essere indicata distintamente. Nei nuovi contratti scritti, minimi e massimi costituiranno un riferimento, ferma l’autonomia delle parti sul prezzo; andranno inoltre indicati il costo del carburante alla stipula e la sua incidenza sulle prestazioni.
Il meccanismo si inserisce nell’articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008. Il comma 5 già prevede l’adeguamento della componente carburante per prestazioni distribuite su oltre trenta giorni, quando le variazioni del gasolio superano il 2% rispetto al valore di riferimento.
Che cosa rischia chi non si adegua
La questione riguarda la deterrenza. Nel testo disponibile non compare una nuova sanzione specificamente collegata alla violazione dell’automatismo. Resta quindi da chiarire con quali strumenti assicurare il rispetto della disposizione, chi debba effettuare i controlli e quali conseguenze debbano accompagnare l’inadempimento.
Il diritto del vettore a ottenere quanto dovuto e la sanzione per il committente che viola l’obbligo sono due piani distinti. Il riconoscimento del credito può richiedere un’iniziativa dell’impresa di trasporto. Una sanzione specifica avrebbe invece anche la funzione di scoraggiare la violazione prima che si apra una controversia.
È un problema particolarmente sensibile nei rapporti in cui il vettore dispone di scarsa forza contrattuale. Anche con una quota carburante chiaramente individuata in fattura, resta il rischio di dover scegliere tra contestare il mancato adeguamento e preservare il rapporto commerciale. Rendere certo il calcolo riduce lo spazio delle contestazioni sull’importo; per rendere effettivo l’obbligo serve anche affrontare le modalità con cui farlo rispettare.
Il 27 ottobre il confronto con la committenza
Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre, con la riunione del Tavolo permanente dell’autotrasporto e della logistica, confermata anche dalle associazioni nazionali. Al confronto parteciperanno anche le rappresentanze della committenza, tra cui Confindustria, e sarà affrontato il tema delle sanzioni per chi viola la norma.
L’incontro dovrà quindi affrontare un tassello rimasto aperto dopo l’approvazione del decreto. Dal tavolo potranno emergere indicazioni su come completare il meccanismo; l’eventuale introduzione di nuove sanzioni richiederà poi una previsione normativa.
Per le imprese il risultato si misurerà nella possibilità di ottenere l’adeguamento senza doverlo rinegoziare ogni volta. È su questo passaggio, dal parametro pubblicato dal MIT al corrispettivo effettivamente riconosciuto, che si giocherà l’efficacia della nuova fuel surcharge.
Fuel_surcharge_sanzioni_tavolo_27_ottobre_2026.md


