HomeProfessioneLeggi e politicaDecreto autotrasporto in Gazzetta: occhio alle due scadenze dei crediti gasolio

Decreto autotrasporto in Gazzetta: occhio alle due scadenze dei crediti gasolio

Pubblicato il DL 193/2026, in vigore dal 24 ottobre. Per i ristori di marzo–agosto la compensazione scade il 31 dicembre 2026; per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre c’è tempo fino alla fine del 2027. Ma per utilizzare interamente il credito servono versamenti fiscali e contributivi sufficienti. E ogni ritardo nella disponibilità riduce il periodo utile per compensarlo.

-

Il carburante serve nell’immediato, il ristoro segue un altro calendario. Tra la spesa sostenuta dall’autotrasportatore e il momento in cui il sostegno pubblico alleggerisce davvero la cassa passano la domanda, le verifiche, la concessione e, infine, la possibilità di utilizzare il credito per compensare i versamenti dovuti. Il decreto-legge 193/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre e in vigore dal 24, interviene sulle risorse, ma distingue anche due periodi di spesa con scadenze diverse. Per capire quanto aiuta concretamente un’impresa bisogna seguire entrambi gli aspetti.

I fondi aumentano, ma una parte era già prevista

L’articolo 1 aggiunge 66,4 milioni di euro al credito relativo alle spese da marzo ad agosto e destina altri 60 milioni agli acquisti dal 1° settembre al 5 ottobre. Complessivamente sono 126,4 milioni, ma l’incremento effettivo rispetto agli stanziamenti precedenti è di 105,2 milioni: il decreto sopprime infatti la precedente integrazione di 21,2 milioni prevista dal DL 162/2026, assorbendola nel nuovo intervento. Quelle risorse non devono quindi essere conteggiate due volte.

Per marzo–agosto la dotazione complessiva raggiunge così i 480 milioni di euro, cifra indicata anche dal viceministro Edoardo Rixi. È il risultato degli stanziamenti progressivamente approvati, compresi gli incrementi del DL 157/2026 e del nuovo decreto. Altri 60 milioni finanziano la finestra successiva, portando a 540 milioni il complesso delle risorse previste per i due periodi.

Ma le somme stanziate non coincidono necessariamente con gli aiuti effettivamente utilizzati dalle imprese. Per misurare l’attuazione bisognerà conoscere anche gli importi concessi e quelli realmente compensati.

Dal credito richiesto al credito utilizzabile

La procedura per le spese da marzo ad agosto si è chiusa il 20 settembre. Per il trasporto merci riguarda le imprese ammesse alla misura che utilizzano veicoli Euro V e VI di massa complessiva a pieno carico almeno pari a 7,5 tonnellate. La disciplina comprende, con requisiti specifici, anche alcune attività di trasporto passeggeri.

Il ristoro può raggiungere il 70% della maggiore spesa ammissibile sostenuta per il gasolio rispetto al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal MASE. Il calcolo considera i litri acquistati e gli importi delle fatture al netto dell’IVA.

La domanda, tuttavia, è soltanto l’inizio. La disciplina attuativa affida al MIT le verifiche, la determinazione degli importi concedibili e il riconoscimento del contributo, con la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e la successiva trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Nella piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane l’impresa può consultare l’importo riconosciuto nel campo «Contributo Concesso». Il credito accreditato risulta invece nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi. La compensazione tramite F24 è consentita dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati dal MIT all’Agenzia.

Il 22 ottobre Rixi ha riferito che il Ministero aveva avviato il giorno precedente la trasmissione delle prime 2.000 posizioni, prevedendo la disponibilità dei relativi crediti nei cassetti fiscali durante la settimana successiva. Ha indicato una platea complessiva di circa 32.000 imprese e annunciato per novembre l’apertura della nuova finestra.

Si tratta di indicazioni sull’avanzamento della procedura, non di un rendiconto definitivo degli importi già utilizzabili. Allo stato delle informazioni pubbliche esaminate, manca ancora un quadro aggregato delle somme effettivamente compensate.

C’è poi un’altra distinzione importante. Il 70% rappresenta la misura massima del ristoro, non necessariamente la percentuale che ogni impresa riceverà. La disciplina prevede infatti la riparametrazione dei contributi quando le richieste ammissibili superano le risorse disponibili, oltre alle eventuali riduzioni derivanti dalle verifiche sugli aiuti di Stato. L’aumento della dotazione potrà incidere su questo rapporto, ma il risultato dipenderà dai provvedimenti di concessione.

Due scadenze da tenere separate

Per le spese da marzo ad agosto, il decreto attuativo del 23 maggio e le istruzioni MIT prevedono la compensazione entro il 31 dicembre 2026. Il DL 193 non proroga questo termine.

Per gli acquisti dal 1° settembre al 5 ottobre, invece, il nuovo decreto consente espressamente di utilizzare il credito entro il 31 dicembre 2027, motivando il termine più lungo con i tempi necessari all’istruttoria delle istanze.

Anche in questo caso, però, si tratta di una scadenza finale, non della data dalla quale il credito sarà disponibile. Per la nuova finestra restano da definire le istruzioni operative, nonostante l’annuncio di un’apertura delle domande a novembre.

La distinzione interessa soprattutto le imprese che riceveranno il credito della prima finestra a ridosso della fine dell’anno. Il tempo effettivamente disponibile per compensare potrebbe essere molto più breve dei mesi trascorsi dalla spesa sostenuta.

Per utilizzare tutto il credito serve capienza nei versamenti

Il credito gasolio si utilizza attraverso il modello F24, per compensare debiti ammessi dalla disciplina: per esempio IVA, imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali. La compensazione deve essere effettuata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La capienza, in questo caso, non coincide semplicemente con l’utile dell’impresa. Conta piuttosto la disponibilità, entro la scadenza del beneficio, di debiti fiscali e contributivi compensabili per un importo sufficiente.

Anche un’impresa che chiuda l’esercizio in perdita può avere contributi previdenziali e ritenute da versare e utilizzare così il credito. Viceversa, un’impresa che disponga di pochi versamenti compensabili nel periodo residuo potrebbe non riuscire ad assorbirlo interamente.

Il calendario diventa quindi decisivo, soprattutto quando il riconoscimento del contributo arriva vicino al termine di utilizzo.

Facciamo un esempio

Supponiamo che a fronte di 10.000 euro di maggiore spesa ammissibile siano stati effettivamente concessi 7.000 euro di credito, disponibili per la compensazione a novembre. Ipotizziamo che l’impresa abbia soltanto i seguenti debiti compensabili entro il 31 dicembre, senza utilizzare altri crediti.

Passaggio Importo
Credito concesso e disponibile a novembre 7.000 euro
Debiti compensati a novembre 2.000 euro
Debiti compensati a dicembre 2.000 euro
Credito inutilizzato al 31 dicembre 3.000 euro

In questo caso il ristoro consente di evitare 4.000 euro di esborsi entro la fine dell’anno. I restanti 3.000 euro rimangono invece inutilizzati. Per il credito relativo a marzo–agosto, la disciplina attualmente vigente non prevede il riporto automatico del residuo oltre il 31 dicembre 2026, né la sua conversione in un rimborso monetario. In assenza di ulteriori interventi normativi, quindi, quella parte del beneficio non potrebbe più essere utilizzata.

Il tempo serve perciò sia alla pubblica amministrazione, per concludere le pratiche e rendere disponibili i crediti, sia alle imprese, per poterli compensare con i versamenti successivi. Ogni ritardo nella disponibilità riduce il periodo utile. Il termine del 31 dicembre 2027 amplia questo periodo soltanto per le spese della nuova finestra, dal 1° settembre al 5 ottobre.

Ovviamente i numeri dell’esempio sono puramente illustrativi, non una stima dei crediti o dei versamenti medi delle imprese.

Resta infine il limite temporale della copertura: gli acquisti dal 6 ottobre in avanti non rientrano nella nuova finestra del ristoro straordinario.

Per valutare l’efficacia dell’intervento servono dunque tre numeri distinti: quanto è stato stanziato, quanto è stato concesso e quanto le imprese hanno effettivamente potuto utilizzare. E, accanto agli importi, un quarto dato: il tempo trascorso tra la spesa per il gasolio e il momento in cui il credito ha realmente alleggerito la cassa.

-