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Fermo amministrativo, il proprietario del veicolo può fare ricorso anche se il conducente ha pagato la sanzione

Fermo amministrativo, il proprietario può proporre ricorso anche se il conducente ha pagato la sanzione

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La sentenza che proponiamo oggi – n. 407/2023, giudice di pace di Sanremo – ci è stata segnalata dall’avv. Marco Monga e riguarda la possibilità da parte del proprietario di un veicolo industriale di presentare ricorso contro un verbale che ne dispone il fermo amministrativo, anche se nel frattempo il conducente ha già pagato la multa.

IL FATTO

Il giudice ligure era stato adito da due aziende di trasporti, una delle quali difesa appunto dall’avv. Monga, per chiedere la sospensione del fermo amministrativo conseguente a una sanzione inflitta a un loro autista che, secondo le forze di Polizia, circolava con una patente CE, ma senza la CQC. Il guidatore era in possesso di patente ucraina e dell’attestato di autista slovacco, documenti però non ritenuti validi in quanto «non rispettanti le normative europee». Le due imprese avevano perciò fatto ricorso contro il fermo, contestando la mancanza dell’attestato conducente. La competente Prefettura di Imperia, a sua volta, aveva ribadito la legittimità dell’atto impugnato, in quanto l’autista aveva provveduto a pagare la sanzione, anche se in misura ridotta.

LA DECISIONE

Nel valutare la vicenda, il giudice sanremese ha innanzitutto ricordato che chi riceve un verbale di violazione del Codice della Strada può scegliere se provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione oppure presentare ricorso al giudice di pace o al Prefetto. In questo secondo caso il pagamento impedisce la presentazione del ricorso (d.lgs. n.285/1992 – art. 204-bis). Però questo limite – ha aggiunto il giudice – «non vale se vi siano obbligati in solido e solo uno di essi abbia provveduto al pagamento in misura ridotto».
In altri termini, l’organo giudicante ha espresso il principio per cui nel caso di avvenuto pagamento della sanzione da parte del trasgressore (ovvero il conducente), l’obbligato in solido resta comunque legittimato a proporre ricorso. Egli ha infatti interesse a una pronuncia in merito al fermo amministrativo, essendo quest’ultimo proprietario del veicolo sottoposto a tale sanzione accessoria.
Per dimostrare questo assunto, il giudice di Sanremo cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 471/05, che aveva appunto stabilito come, nel caso in cui il proprietario paghi la sanzione, sia comunque concesso al conducente ricorrere contro il verbale. «Tale principio – dice la sentenza – può essere esteso alla fattispecie in esame, ovvero nel caso in cui sia lo stesso proprietario del veicolo sottoposto a fermo che intenda proporre ricorso contro un verbale già pagato in misura ridotta dal conducente».

LE CONSEGUENZE

Il giudice ha dunque accolto il ricorso, compensando le spese tra le parti. Ma non solo. Il magistrato ha anche dato ragione ai ricorrenti, precisando che l’autista era regolarmente in possesso di CQC, sulla base di una circolare del 2021 che all’art. 2 stabilisce che «l’assolvimento dell’obbligo di CQC può essere dimostrato con il possesso di una carta di qualificazione del conducente, conforme al modello di cui all’allegato 11 della direttiva UE 2003/59/CE o con la presenza del codice 95 sulla patente posseduta».
In altre parole, la sola presenza della CQC è «condizione sufficiente e alternativa» alla dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo della CQC. E comunque la carta di qualificazione in possesso del conducente che aveva pagato era del tutto conforme al modello previsto dall’allegato 11 di cui sopra.
Vittoria dunque su tutta la linea per le imprese di trasporto e fissazione di un principio che potrà trovare applicazione anche in altri giudizi di merito.

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