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In un subappalto logistico gestito digitalmente il datore di lavoro è il titolare del sistema informatizzato

Il Tribunale di Padova ha stabilito che, nell’ipotesi in cui i poteri direttivi e di controllo siano esercitati con sistemi telematici, il rapporto di lavoro deve essere considerato alle dipendenze del titolare di questi mezzi tecnologici

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È sempre molto interessante vedere come la giurisprudenza si muove quando l’ambito della questione ricade nel mondo digitale. Una recente sentenza del Tribunale di Padova (n. 126 del 3 marzo 2023) ha appunto affrontato l’argomento relativamente a un caso di un subappalto nella logistica. La decisione ha ribadito – confermando precedenti sentenze – come i poteri direttivi e di controllo, se vengono esercitati con sistemi informatizzati, configurano un rapporto di lavoro che deve sempre essere considerato alle dipendenze del titolare di quei mezzi tecnologici. Analizziamo un po’ meglio la fattispecie.

IL FATTO

Il ricorso al giudice era stato effettuato da parte di alcuni addetti che operavano in una piattaforma logistica. Questi lavoratori erano formalmente soci di una cooperativa appaltatrice, svolgendo continuativamente compiti relativi allo stoccaggio, al ricevimento della merce e alla preparazione per la consegna nei punti vendita. I ricorrenti volevano farsi riconoscere dal giudice l’esistenza di rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze del committente. Tra gli argomenti dedotti in aula per giustificare questa pretesa, il più rilevante era quello di aver sempre ricevuto le direttive direttamente dall’azienda appaltante, attraverso terminali mobili che indicavano le singole operazioni da compiere, gestiti da un software di proprietà della stessa azienda. Anche l’attività lavorativa svolta con carrelli elevatori, come il picking, era regolata con sistemi digitali, così come gli aggiornamenti sullo stato delle lavorazioni, che venivano trasmessi per via informatica. Viceversa, la cooperativa (formalmente datrice di lavoro) non svolgeva alcun ruolo di organizzazione dello stesso e di direzione dei suoi dipendenti.
La società committente si opponeva, invocando la prescrizione delle accuse e la decadenza ex art. 32 legge 183/10.

LA DECISIONE

Il Tribunale padovano ha fatto però innanzitutto chiarezza su un semplice, ma basilare concetto, ovvero che il potere direttivo può essere esercitato dal datore di lavoro, oltre che di persona e/o in presenza, attraverso sistemi meccanizzati. Di più – spiega la sentenza – in determinate circostanze, come nel controllo sui tempi di lavoro, la registrazione informatica è molto più efficace e penetrante del semplice controllo visivo di un dipendente. Nel caso in esame, gli strumenti informatizzati di gestione del rapporto erano nella disponibilità non dell’effettivo datore di lavoro – la cooperativa – ma della committenza, per cui il subappalto era fittizio nella sostanza e dunque illecito.
In altri termini, la domanda che si è posto il tribunale è stata: chi ha effettivamente la direzione dei lavoratori quando il software dialoga direttamente con loro, senza contatto umano, ed essi svolgono un’attività manuale e priva di decisioni autonome? I giudici hanno ritenuto che, se non ci fossero stati i responsabili della cooperativa, il lavoro dei dipendenti si sarebbe svolto ugualmente e nella stessa maniera, gestito da un sistema digitale che appunto stabiliva dove, come e quando spostare la merce. Il potere di direzione, insomma, è un qualcosa di più rispetto alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro o al solo controllo disciplinare.

LE CONSEGUENZE

Visti questi presupposti, il Tribunale di Padova ha accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i medesimi e la società appaltante a tutti gli effetti di legge e condannando il committente a corrispondere le differenze retributive dovute.

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