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Se l’autista è formato la sua azienda non risponde di violazioni al Codice della strada

Per il giudice di pace di Grosseto è esclusa la responsabilità oggettiva di un’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi per le violazioni commesse dall'autista, se l'azienda ha assolto agli obblighi di controllo e formazione del personale conducente

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La sentenza di cui ci occupiamo oggi – segnalata dall’avv. Francesca Fiorini dell’Università Sapienza di Roma – è stata emanata recentemente dal giudice di pace di Grosseto (n. 72/2023 del 15.03.2023) e interessa in quanto si accoda ad altre decisioni giudiziali sul tema della responsabilità di un’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi per le violazioni commesse dal conducente, delineando un orientamento ben definito sulla questione da parte dei tribunali italiani.

IL FATTO

L’azienda imputata aveva fatto ricorso contro un’ordinanza/ingiunzione della Prefettura di Grosseto relativa a un’infrazione di un limite di velocità di un proprio autista, in quanto accusata in solido con lui. L’impresa di trasporto non si riteneva responsabile della violazione, avendo messo in atto tutte le attività di informazione/formazione nei confronti del conducente idonee a far sì che tale violazione non si dovesse verificare.

LA DECISIONE

Il giudice di pace toscano ha dato ragione all’azienda, escludendo la responsabilità dell’impresa di autotrasporto merci per conto terzi per le violazioni commesse dal conducente una volta che essa abbia espletato le attività relative agli obblighi di legge di controllo e formazione del personale conducente.
La società aveva infatti fornito ai propri autisti tutte le informazioni prescritte dal Codice della strada in merito all’art. 142 Cds relative ai limiti di velocità, preparando e consegnando a ognuno di loro le «istruzioni di sintesi per i conducenti per il rispetto delle norme del Codice della Strada» e adempiendo così all’obbligo previsto dall’art. 33 Regolamento UE 165/2014, insieme agli attestati di frequenza dei corsi di formazione dell’autista. «Secondo il giudice questa documentazione – spiega l’avv. Fiorini – è indicativa di quel ‘controllo preventivo‘ che le norme di settore e la giurisprudenza pongono a carico del soggetto titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose». Se questo controllo preventivo viene posto in essere, come nel caso specifico, va esclusa la responsabilità oggettiva dell’azienda datore di lavoro.

LE CONSEGUENZE

Il giudice di pace di Grosseto ha così annullato il verbale impugnato, in quanto non esiste responsabilità dell’impresa di autotrasporto. Va rilevato, come dicevamo all’inizio, che si tratta di un orientamento ormai consolidato tra i giudici di pace in materia di responsabilità delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi riguardo gli obblighi di controllo e formazione del personale conducente. L’importante è che l’azienda provi di aver fornito ai propri autisti tutte le informazioni prescritte dal Codice della strada per le varie fattispecie che si possono presentare durante la guida. Per esempio, nel caso analogo della sentenza del giudice di pace di Olbia n.219/2022 del 19.07.2022, si trattava delle informazioni in merito alle ore di guida e riposo, predisposte e consegnate agli autisti come «istruzioni di sintesi per i conducenti – i tempi di guida e di riposo e quelli sul buon funzionamento del tachigrafo digitale», anche qui insieme agli attestati di frequenza dei corsi di formazione dell’autista.

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