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Documenti in proroga

È stato un anno e mezzo di proroghe. E i documenti sono tanti. Le posso chiedere una panoramica sull’attuale situazione e sulle sanzioni in cui si incorre se si circola con un documento scaduto?
Giuseppe M_Cosenza

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Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio scorso ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 confermando di conseguenza le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021.

Come per il recente passato, tali disposizioni hanno effetti anche nel mondo dell’autotrasporto e in particolare su titoli di guida, autorizzazioni, attestazioni e svolgimento dei corsi di formazione. Nella tabella che trovate in questa pagina potete trovare tutte le nuove proroghe dei titoli di guida.

Il codice della strada fissa i limiti di durata dei vari titoli di guida e determina le sanzioni per la guida con documenti scaduti. Per la patente di guida è prevista una sanzione da158 a 638 euro e il ritiro del documento fino al nuovo rinnovo (art. 126 comma 11), per la CQC scaduta alla sanzione si aggiunge il fermo del veicolo per 3 mesi (art 126 comma 11 e art 2016 comma 6), mentre per il CFP per l’ADR la sanzione va da 408 a 1.634 euro oltre al fermo del veicolo per 60 giorni (art. 116 commi 16 e 18).

L’atto del ritiro riguarda in primis la patente di guida, mentre per quanto riguarda la CQC il ritiro avviene solo nel caso in cui sia un documento separato oppure, in caso di documento unico, siano entrambe le scadenze superate. Non è previsto invece il ritiro del CFP per il trasporto di merci pericolose.

L’attività di guida con documento scaduto è possibile solo dopo aver svolto la prevista visita esibendo l’attestazione comprovante l’esito positivo della pratica di rinnovo. L’eventuale assenza non è sanzionata se, tramite la consultazione dell’anagrafe delle patenti, risulta la regolare effettuazione della visita.

Fatto ben più grave è la circolazione con patente di guida o CQC ritirati. Per questo il riferimento è l’art. 216 c. 6 che prevede una sanzione da 2.046 a 8.186 euro con la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi, mentre l’eventuale reiterazione comporta il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Per quanto riguarda i corsi di formazione, la proroga dello stato di emergenza continua a dare la possibilità di svolgere anche a distanza i corsi abilitanti alla guida nonché gli altri corsi richiesti per l’esercizio dell’attività di trasporto come quelli per l’accesso alla professione di trasportatore su strada (Gestore dei Trasporti Merci o Viaggiatori), per l’uso del tachigrafo e per il rinnovo del Certificato di Formazione Professionale ADR.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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