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Le deroghe ai divieti di circolazione

Non mi ero mai accorto che, nel corso degli anni, le deroghe ai divieti di circolazione per i veicoli pesanti fossero cambiate, contemplando nuove ipotesi. È possibile tracciare una panoramica il più possibile completa sui principali casi previsti dalle deroghe?
Salvatore M_Foligno

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Quando arriva l’estate, il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 ton, così come previsto dall’art. 6 cds, diventa molto più intenso provocando i soliti problemi organizzativi agli autotrasportatori per la consegna delle merci.

Il divieto di circolazione, come ogni anno, è regolato da un apposito decreto, emesso poco prima della fine dell’anno, in cui sono riportate date e orari di inizio e fine del divieto, nonché tutte le deroghe totali (in base alla tipologia delle merci, alla loro utilità e conservazione), parziali (anticipi e posticipi rispetto all’orario previsto per alcune destinazioni) e quelle autorizzate dalla Prefettura per particolari motivazioni.

Per quanto riguarda le agevolazioni sugli orari, il decreto del 29 dicembre 2020 prevede le seguenti principali deroghe:

  • per i veicoli da e verso l’estero, un posticipo di 4 ore sull’orario di inizio del divieto per quelli di rientro dall’estero in modo da raggiungere la destinazione del carico e un anticipo di 2 ore sull’orario di fine divieto per quelli diretti verso l’estero. In entrambi i casi è richiesta l’esibizione di idonea documentazione;
  • per i veicoli provenienti e diretti in Sardegna, rispettivamente un posticipo di 4 ore e un anticipo di medesima durata. Stesso posticipo di 4 ore è applicabile anche per quelli circolanti in Sardegna provenienti dalla penisola, mentre per quelli circolanti sull’isola e diretti verso i porti di imbarco per raggiungere la penisola il divieto non si applica. In tutti i casi è necessario disporre di idonea documentazione attestante l’inizio e/o la destinazione del viaggio;
  • per i veicoli che circolano in Sicilia provenienti dalla penisola tramite traghetto (fanno eccezione i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria) l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Come per la Sardegna, ai veicoli circolanti in Sicilia e diretti verso i porti per l’imbarco, esclusi i suddetti porti, non si applica il divieto. Da e per i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria è previsto un anticipo e un posticipo di 2 ore. Anche in questo caso è richiesta la dimostrazione tramite idonea documentazione;
  • per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, l’orario di termine divieto è anticipato di 2 ore. Il divieto non si applica invece – per i veicoli impiegati nei trasporti intermodali per utilizzare le tratte marittime o ferroviarie e neppure per quelli impieganti nel trasporto combinato, purchè entro i 150 km in linea d’aria dal porto o stazione ferroviaria di imbarco o sbarco. Tutti provati con idonea documentazione.

Relativamente alle esenzioni applicabili ad alcune categorie di veicoli, il decreto prevede una serie di deroghe applicabili anche ai veicoli scarichi. Queste sono le principali:

  • autocisterne per trasporto di acqua a uso domestico, latte fresco o altri liquidi alimentari e veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento. Tali veicoli devono disporre del cartello verde con lettera «d» di cm 0,50 x 0,40 cm;
  • autocisterne adibite al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
  • veicoli prenotati per la revisione solo per giorni feriali, muniti di foglio di prenotazione, solo per il percorso più breve escludendo tratti autostradali;
  • veicoli che rientrano alla sede principale o secondaria dell’impresa o presso la residenza/domicilio del conducente, purchè siano, all’inizio del divieto, a una distanza non superiore a 50 km (escludendo i percorsi autostradali).

Sono previste anche deroghe per il trasporto di alcune tipologie di merci:

  • derrate alimentari deperibili in regime di ATP e prodotti agricoli (non ATP) quali frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non germogliati, uova da cova, sottoprodotti derivanti da macellazione animale, pulcini per allevamento e animali vivi per macellazione o provenienti dall’estero. I veicoli impiegati per tali trasporti devono disporre del cartello verde con lettera «d» di cm 0,50 x 0,40 cm;
  • giornali, quotidiani e periodici e prodotti per uso medico;
  • prodotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Infine, il decreto prevede che alcune deroghe siano rilasciate con autorizzazione della Prefettura per motivi di assoluta e comprovata necessità. È il caso del trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli indicati nei punti precedenti, alimenti destinati ad animali da allevamento, materiali edili per cantieri e opera di rilevanza nazionale, prodotti per l’industria a ciclo continuo, di veicoli per fiere e mercati, veicoli eccezionali e veicoli provenienti dall’estero per raggiungere aree attrezzate o di sosta o autoporti siti in prossimità della frontiera.

Le violazioni sono regolate dall’art. 6 cds che prevede pesanti sanzioni. Infatti, il mancato rispetto del divieto comporta una sanzione da 430 a 1.731 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

È bene precisare che il decreto riporta ulteriori casi e pertanto è opportuno consultarlo per disporre di un quadro completo.

«Il divieto di circolazione è regolato da un apposito decreto in cui sono riportate date e orari di inizio e fine del divieto, nonché tutte le deroghe totali (in base alla tipologia delle merci, alla loro utilità e conservazione), parziali (anticipi e posticipi rispetto all’orario previsto per alcune destinazioni) e quelle autorizzate dalla Prefettura per particolari motivazioni

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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