Veicoli - logistica - professione

HomeLe risposte degli espertiSicuri e certificatiSpedizioni trasfrontaliere di rifiuti: oneri amministrativi

Spedizioni trasfrontaliere di rifiuti: oneri amministrativi

Sono anni che la mia azienda opera nel trasporto rifiuti, anche se soltanto in ambito nazionale. Adesso, capita sempre più spesso che ci chiedano di effettuare spedizioni anche oltre confine. Fino a oggi abbiamo declinato, ma adesso è un’opportunità che stiamo valutando in concreto. Ma con cosa di fatto ci andremo a misurare dal punto di vista burocratico? Roberto P_Brescia

-

Il trasporto di rifiuti da e verso l’Unione europea e i paesi terzi si sta intensificando principalmente sotto l’impulso dello sviluppo dell’economia circolare e, secondariamente, per vincoli e restrizioni imposte dalle nostre autorità ai centri di recupero e smaltimento nuovi o già esistenti che spingono i rifiuti verso l’esterno.

Questo tipo di trasporto prende il nome di «Spedizioni Trasfrontaliere» e se nel trasporto nazionale, la complessa normativa sui rifiuti fatica a integrarsi con direttive, regolamenti e norme locali, nel trasporto internazionale l’intreccio tra norme comunitarie e nazionali e la relazione con tutte le altre discipline che regolano l’autotrasporto risulta ancora più amplificato, comportando molte più problematiche procedurali e operative soprattutto se non si hanno le dovute competenze ed esperienze. 

Per comprenderne la complessità è sufficiente guardare l’ambito di applicazione della principale normativa di riferimento (Regolamento 1013 del 14.03.2006) che regola le spedizioni di rifiuti:

  • fra Stati membri, all’interno della stessa UE o con transito attraverso paesi terzi
  • importati nella UE da paesi terzi
  • esportati dalla UE da paesi terzi
  • in transito nel territorio della UE con un itinerario da e verso paesi terzi

Per quanto riguarda i soggetti, il regolamento 1013/2006 prevede oltre alle già conosciute figure del produttore, detentore, destinatario, intermediario, anche il commerciante, il notificatore, le autorità di spedizione, transito e destinazione, nonché gli uffici doganali. Particolare riguardo viene data alla figura del notificatore, vale a dire la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione dello Stato membro di spedizione che intende effettuare una spedizione di rifiuti soggetti all’obbligo di notifica. Il notificatore, quindi, può coincidere con il produttore iniziale, il nuovo produttore, il raccoglitore, il commerciante o l’intermediario.

Infatti, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti e degli scopi della spedizione, è previsto che il trasporto  dei rifiuti possa essere eseguito previo invio di notifica, con numerose informazioni e allegati (tra cui la garanzia finanziaria e il contratto con vincoli e obblighi), all’autorità competente di spedizione. In generale, sono soggetti a notifica tutti i rifiuti destinati allo smaltimento e quelli avviati al recupero limitatamente però a quelli pericolosi, fuori lista nonché le miscele non classificate. 

L’autorità competente di spedizione ha tempo 3 giorni, salvo ulteriori richieste, per inviare copia della notifica stessa alle altre autorità, le quali dispongono di altri 30 giorni per autorizzare senza o con condizioni oppure con «obiezioni». Pertanto, questo tipo di spedizioni richiede una specifica pianificazione dell’iter di spedizione

Oltre ai numerosi soggetti coinvolti, alle normative complesse, intrecciate e poco chiare, un’altra criticità è rappresentata dalle tempistiche. Infatti, l’autorità competente di spedizione ha tempo 3 giorni, salvo ulteriori richieste di documentazione e informazioni in presenza di notifica incompleta, per inviare copia della notifica stessa alle altre autorità di destinazione ed eventualmente di transito, le quali dispongono di altri 30 giorni per autorizzare senza o con condizioni oppure con «obiezioni». Pertanto, questo tipo di spedizioni richiede, oltre a una particolare attenzione, anche una specifica pianificazione dell’iter di spedizione.

Relativamente alla documentazione che accompagna la spedizione, il Regolamento in oggetto prevede uno specifico documento contenente le informazioni meglio conosciuto come «Allegato VII» che sostituisce in tutto e per tutto il Formulario di identificazione dei rifiuti previsto dall’art. 193 del D.lgs 152/2006. Tra le varie peculiarità figura la possibilità di indicare fino a 3 vettori, vista la caratteristica del trasporto internazionale che spesso si appoggia alla modalità intermodale. Un trasportatore italiano che gestisce una spedizione transfrontaliera dall’Italia, oltre agli obblighi sopraesposti, deve provvedere ad annotare i documenti di movimento nel proprio registro di carico-scarico (secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.lgs 152/2006) ovviamente se il proprio nominativo compare sull’allegato VII

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

close-link