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Comodato e locazione di veicoli commerciali senza conducente: il ministero fa ordine

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Il ministero dei Trasporti ha pubblicato una circolare (prot. 5681 del 16 Marzo 2015) dove vengono riepilogate le ipotesi in cui è consentita la locazione e il comodato di veicoli commerciali senza conducente, con annesse formalità. La circolare offre “un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia”. Ecco un riassunto dei punti principali:

– le norme sull’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi vietano la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. Ai fini dell’accesso al mercato, le soglie minime previste dalla normativa vigente (acquisizione di almeno 2 veicoli per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton; acquisizione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 ton, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa superiore a 3,5 ton), non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato.

– La locazione di veicoli commerciali di massa superiore alle 6 ton è ammessa soltanto tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN (titolari di autorizzazione all’esercizio delle professione).

– Le formalità legate all’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente, da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi, sono contenute all’art. 12 del d.lgvo 286/2005 e ss modifiche (il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi essenziali: nome dell’impresa locatrice e di quella locataria; data e durata del contratto; dati di identificazione del veicolo locato).

 – Nella locazione internazionale vengono richiamati i contenuti della circolare ministeriale dell’8 maggio 2006, la quale prescrive l’obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione e, se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga.

Nell’autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa superiore alle 6 ton non rientrano né la locazione né il comodato.

La circolare analizza poi una serie di fattispecie legate al contratto di locazione e al comodato senza conducente. Per la locazione viene ritenuto ammissibile l’utilizzo in locazione senza conducente da parte di un’impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton immatricolati ad uso di terzi e presi a noleggio da apposite società autorizzate, sempre che l’impresa locataria sia in regola con la normativa sull’accesso alla professione e al mercato. Viceversa, le società autorizzate al noleggio di veicoli possono locare mezzi di massa superiore alle 6 ton ad imprese di autotrasporto merci soltanto se iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori. È poi ammissibile la locazione di veicoli di qualunque massa complessiva, immatricolati per servizi di trasporto di cose per conto di terzi, tra imprese di autotrasporto merci per conto di terzi. Anche qui le imprese in questione devono essere in regola con la normativa sull’accesso alla professione (iscrizione all’Albo e, ove previsto, al REN), mentre l’impresa locataria deve essere abilitata all’esercizio dell’attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione. Ai fini dell’esibizione in occasione di un controllo su strada, a bordo del veicolo, insieme al contratto di locazione, devono trovarsi il certificato di iscrizione all’Albo (o al REN) dell’impresa locataria

Per il comodato è ribadito il divieto per le imprese di autotrasporto in conto terzi di prendere in comodato dei veicoli di massa complessiva fino a 6 ton immatricolati ad uso terzi da società autorizzate al noleggio di veicoli, che è  contratto a titolo oneroso (a differenza del comodato che è essenzialmente gratuito). È invece ammissibile il comodato di veicoli immatricolati ad uso terzi per il trasporto di merci, di qualsiasi massa complessiva, tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi. Il contratto di comodato di qualsiasi durata, debitamente registrato, deve essere esibito (in originale o in copia conforme) all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’Ufficio della motorizzazione rilascia una copia vistata della sopracitata dichiarazione sostitutiva che dovrà trovarsi a bordo del mezzo.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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