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Contratti a termine: dopo i 36 mesi si può ricorrere alla somministrazione

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Il ministero del Lavoro, con interpello n. 32/2012 ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, relativamente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Più precisamente si spiega che il datore di lavoro, dopo aver esaurito il periodo massimo di 36 mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Nella domanda di interpello si chiedeva se fosse possibile per un’azienda, terminati i 36 mesi di periodo massimo consentito dalla legge, ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti dello stesso lavoratore. Prima che entrasse in vigore la riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012) l’artico 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001 prevedeva che «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato».
Attualmente la situazione è cambiata, nel senso che, per il calcolo dei 36 mesi, «si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma l bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato». Pertanto, a partire dal 18 luglio, vale a dire dall’entrata in vigore della riforma lavoro) «nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato». In pratica, il periodo massimo costituisce solo «un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non – invece – al ricorso alla somministrazione di lavoro». Di conseguenza, volta raggiunti i 36 mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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