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Corte Ue: «La mancanza di più fogli del tachigrafo non moltiplica le sanzioni»

Secondo la Corte di giustizia europea, in caso di controllo, la mancata presentazione da parte dell'autista deii 28 fogli di registrazione del tachigrafo determina un'unica sanzione. Anche se la sua entità andrà commisurata al numero di fogli mancanti

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Tutti gli autisti di camion, pullman e autobus che durante un controllo non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti (di cui è obbligatorio avere la documentazione nel camion), sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti.

Questo è quanto ha chiarito la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 24 marzo 2021 nelle cause C-870/19 e C-871/19. Le ragioni delle decisioni della Corte sono ravvisabili nel rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, secondo cui i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni previste dalla legge.

Cosa vuol dire in concreto?

Si consideri che attualmente la sanzione amministrativa prevista, in caso di mancanza di uno o più fogli di registrazione cronotachigrafo, prevede ai sensi dell’art. 19 della l.n. 727/1978 il pagamento di una somma da 52,00 euro a 102 euro (perciò pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: 52,00 euro; ovvero con riduzione del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione: 36,40 euro).
Se un camionista viene fermato e non ha tutta la documentazione attestante il regolare uso del cronotachigrafo, poiché non presenta tutti i fogli di registrazione, potrebbe ricevere, in teoria, tante sanzioni amministrative quanti sono i numeri di fogli di registrazione mancanti.

Ed è quanto effettivamente è capitato a due camionisti italiani nel 2013, trovati durante due controlli privi di diversi fogli di registrazione relativi ai 28 giorni precedenti. I due autisti hanno successivamente deciso di fare ricorso e, nei vari gradi di giudizio, si è arrivati fino al rinvio pregiudiziale che ha portato alla sentenza della Corte di giustizia Ue. 

Nella sentenza i giudici affermano che il diritto dell’Unione stabilisce un obbligo unico applicabile all’intero periodo di 29 giorni (28 più quello del controllo). Pertanto, la violazione di tale obbligo costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi fogli di registrazione. Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.

Una pena sola, ma commisurata alla gravità dell’infrazione

A detta degli organi di Polizia Stradale – contattati da Uomini e Trasporti – l’indirizzo primario consolidato è sempre stato quello di contestare un’unica sanzione (art. 19 Legge n. 727/78) per la mancanza di più fogli di registrazione relativi al tachigrafo analogico, anche se per qualche operatore vi erano pareri discordanti che poi hanno dato origine al contenzioso che ha portato alla sentenza della Corte di Giustiza Ue del 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19.

C’è da sottolineare un aspetto: il fatto che a essere erogata sia una sola sanzione non vuol dire che il suo ammontare non sarà contemperato con la quantità di fogli di registrazione mancanti. Insomma, un autista a cui manca un foglio non sarà punito allo stesso modo di chi non ne ha neanche uno. Tradotto nel linguaggio della Corte questo significa che «al fine di rispettare il requisito di proporzionalità delle sanzioni imposto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, la sanzione dev’essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell’infrazione». Poi, in seguito la stessa Corte aggiunge che «nell’ipotesi in cui l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a una simile violazione ai sensi del diritto di uno Stato membro sia insufficiente a produrre un effetto dissuasivo», secondo i giudici europei, il giudice nazionale «sarebbe tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto un’interpretazione per quanto più possibile conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione». In pratica a disapplicare la normativa interna e dare priorità alle indicazioni del diritto comunitario. 

Certo è che se la sanzione è unica, ma nel suo massimo edittale non è sufficiente ad avere un adeguato effetto dissuasivo, necessiterà di una modifica. Dovrà essere il legislatore italiano, con un intervento normativo, ad aumentare il minimo edittale e poi, in base alla gravità dell’infrazione commessa, a prevedere vari gradi di incremento progressivo della sanzione sulla base dei fogli di registrazione mancanti.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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