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È legge l’incentivo di 25 milioni per acquisto di veicoli: dal 20 ottobre le domande

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Con la pubblicazione il 15 settembre in Gazzetta Ufficiale n. 216 è entrato in vigore il decreto del 19 luglio scorso, che stanzia 25 milioni di euro per il rinnovo del parco veicoli delle aziende di autotrasporto. Un decreto dirigenziale del 7 settembre (pubblicato contestualmente) ha poi indicato le modalità e i criteri con cui vanno ripartiti i finanziamenti. A questo punto si conoscono dettagli e tempistiche della normativa. Ripercorriamoli insieme.

Quali sono gli investimenti finanziabili ed entro quali limiti sono ammessi?
Gli investimenti finanziabili sono quelli avvenuti a partire dal 15 settembre, giorno di entrata in vigore della normativa Il decreto infatti prevede (art. 5, comma 1) che «il contratto di acquisizione deve avere data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto». Gli investimenti devono essere ultimati entro e non oltre il 15 aprile 2017, data coincidente con il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Per evitare il superamento delle soglie massime di aiuti previsti dall’Ue (Regolamento UE n. 651/2014), viene esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili. 

Quali sono i beneficiari del contributo?
Beneficiari dei contributi sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi o loro consorzi, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN. In pratica, chi non ha pagato le quote di iscrizione, non potrà beneficiare degli incentivi.

Come sono ripartite le risorse?
Le risorse destinate agli investimenti, pari a 25 milioni di euro, sono così ripartite:
– 7 milioni di euro per l’acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ed elettrica;
– 6,5 milioni di euro acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale radiazione, rottamazione o esportazione in Paesi non-UE di veicoli di stessa massa;
– 9 milioni di euro per l’acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica;
2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, per l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico.

Quali sono gli importi massimi finanziabili?
Sono stanziabili contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimento. A seguito della presentazione delle istanze, potrebbe rendersi necessario rimodulare la ripartizione delle risorse tra una tipologia e l’altra, attraverso un ulteriore decreto dirigenziale. Ma se, anche successivamente alla rimodulazione, le risorse non dovessero consentire l’erogazione degli importi spettanti, il contributo tra le imprese richiedenti dovrà necessariamente essere ridotto in misura proporzionale.

Per consentire l’accesso a più beneficiari possibili, è stato stabilito un importo massimo complessivo ammissibile per impresa, che non può superare i 600.000 euro; tale limite massimo non è derogabile in eccesso, anche nel caso di accertata disponibilità di risorse.

I beni acquistati inoltre non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019 e devono restare nella disponibilità dell’impresa che ha ottenuto gli incentivi, pena la revoca del contributo erogato.

Quali sono e a quanto ammontano gli investimenti finanziati?
Gli investimenti finanziati riguardano le seguenti categorie di veicoli e dispositivi, e nel provvedimento vengono indicati i seguenti relativi incentivi:

1) Per i veicoli a metano CNG e elettrica, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t gli incentivi ammontano a 3.500 euro per ogni veicolo CNG e 10.000 euro per ogni veicolo elettrico.

2) Per i veicoli a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva pari o superiore a 7 t, l’incentivo è di 8.000 euro per veicolo a metano CNG e di  20.000 euro per veicolo a gas naturale liquefatto LNG.

3) Per i veicoli Euro VI, l’incentivo, ottenibile a fronte della radiazione, rottamazione o esportazione di altro veicolo, è di 7.000 euro per ogni veicolo radiato.

4) Per i semirimorchi nuovi per trasporto combinato ferroviario o marittimo rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli indicati nell’allegato al decreto 19 luglio 2016, l’incentivo ammonta al 10% del costo del semirimorchio per le medie imprese e al 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo pari a 5.000 euro/veicolo; per le grandi imprese, invece, il contributo è pari a 1.500 euro.

I dispositivi innovativi a cui fa riferimento la normativa sono: gli spoiler laterali; le appendici aerodinamiche posteriori; i dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali; gli pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); telematica indipendente collegata al sistema EBS, in grado di valutare l’efficienza dell’utilizzo dei rimorchi e semirimorchi; dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio in sterzata; sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno; sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo.

5) Per i gruppi di 8 casse mobili e di un rimorchio o semirimorchio porta casse, l’incentivo è pari a 8.500 euro

Tutti gli incentivi sono maggiorati del 10% quando l’acquisto è effettuato da una PMI e da imprese aderenti a una rete.

Tutte le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano sull’importo netto del contributo.

Quali soggetti possono presentare domanda?
Possono presentare domanda tutte le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti iscritti al REN, ma è ammessa una sola domanda per impresa o raggruppamento.

Quando può essere presentata domanda?
La domanda potrà essere presentata dal 20 ottobre 2016 e fino al termine perentorio del 15 aprile 2017. Dal 10 ottobre 2016, sul sito del MIT – nella sezione «Autotrasporto –contributi ed incentivi» – sarà disponibile il file della domanda. 

Quali requisiti deve possedere la domanda?
La domanda deve essere fatta esclusivamente a investimento perfezionato e in via telematica, con firma digitale del legale rappresentante. Inoltre deve essere munita di tutti gli allegati previsti dal decreto – che variano a seconda del tipo di investimento – senza possibilità di integrazione successiva, a pena di esclusione dal beneficio. 

Va data dimostrazione dei requisiti tecnici mediante deposito di allegati alla domanda, che per i veicoli a metano CNG ed elettrici, e per quelli LNG consistono in:
– numero di targa, per dimostrare che l’immatricolazione in Italia sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
– documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche.

Per i veicoli Euro VI acquisiti con rottamazione di altri veicoli consistono in:
– numero di targa dei veicoli nuovi e di quelli radiati;
– stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» o la documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’effettiva uscita del veicolo dal territorio UE, in caso di esportazione in Paesi non-UE.

Per i semirimorchi per trasporto combinato ferroviario o marittimo consistono in:
– numero di targa;
– attestazione rilasciata dal costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche (UIC o IMO);
– documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi ricordati;
– acquisizioni se effettuate da imprese che rientrano nella definizione di PMI, per cui la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attesta che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliarne uno esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– acquisizioni se effettuate da imprese che rientrano nella definizione di PMI, per cui la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresenta attestante il numero di unità di lavoro addette (ULA) e il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Per i gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse consistono in:
– contratto o ordinativo di acquisto di data successiva all’entrata in vigore del decreto, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili/un rimorchio o semirimorchio per ogni gruppo;
– documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
– attestazione del costruttore sulla sussistenza dei requisiti tecnici delle UTI.

Per il riconoscimento delle maggiorazioni del 10% per le PMI, le imprese devono allegare la dichiarazione sostitutiva con il numero delle unità di lavoro dipendenti ed il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Per il riconoscimento delle maggiorazioni del 10% per le reti d’impresa, le imprese devono allegare alla domanda copia del contratto di rete, redatto secondo le vigenti norme in materia.

Devono poi essere trasmessi i seguenti documenti:
– contratto di acquisizione del bene in data non anteriore al 15 settembre 2016;
– prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e fattura/e debitamente quietanzata/e con messa in evidenza anche del prezzo pagato per i dispositivi innovativi in caso di investimento in semirimorchi per il combinato ferroviario e marittimo;
– traduzione in lingua italiana degli atti comprovanti l’acquisizione dei beni se siano redatti in lingua straniera, a pena di esclusione dal beneficio;
– in caso di leasing finanziario, oltre al contratto di leasing, dovrà essere prodotta la documentazione relativa al pagamento dei canoni dovuti alla data di presentazione della domanda tra cui fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing ovvero copia della ricevuta dei bonifici bancari, nonché copia del verbale di presa in consegna del bene.

Come e da quali organi viene fatta l’istruttoria?
Il MIT nominerà un’apposita Commissione per l’esame delle domande, che sarà supportata nell’espletamento dell’attività istruttoria dalla Società RAM.

Nel caso in cui si ravvisino lacune sanabili in fase istruttoria, agli interessati sarà concesso un termine non superiore a 15 giorni per le necessarie integrazioni, trascorso inutilmente il quale la domanda sarà respinta.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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