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Errato fissaggio carico: alle sanzioni specifiche si aggiunge quella da 345 euro sulla sicurezza dei veicoli

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Stretta di vite sui controlli relativi al sistema di fissaggio del carico sui veicoli da trasporto. Con circolare del 29 ottobre 2019, la Direzione Centrale per la polizia stradale del ministero dell’Interno ha chiarito qualche punto rispetto alla normativa introdotta dal maggio 2018 (tramite decreto n. 215 del ministero dei Trasporti). Rispetto alla sistemazione, la circolare precisa che, per aumentare l’attrito del carico ed evitare che in caso per esempio di frenata possa fuoriuscire dal veicolo, è utile, oltre ovviamente a distribuire il carico rispetto agli assi sia in senso longitudinale che trasversale, ricorrere anche a strumenti quali tappetini antisdrucciolevoli per usi industriali, da usare insieme a cinghie e catene omologate. Il riferimento all’omologazione è sottolineato dal ministero, in quanto – si precisa – l’impiego di sistemi di ancoraggio non omologati, privi di etichetta di certificazione, equivale al mancato uso con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di sanzioni. 

Ecco infatti il tema forte: i controlli. Secondo la normativa a effettuare i controlli in materia di sistemazione del carico dovrebbero essere gli Ispettori autorizzati dal ministero. La circolare, però, precisa un aspetto molto importante: se una pattuglia di polizia si accorge che il carico è disposto tutto su un lato oppure che non è stato fissato con le cinghie o se ancora le etichette non sono leggibili, può tranquillamente sanzionare l’interessato. Stiamo parlando cioè di infrazioni «macroscopiche» della normativa che, sulla base degli articoli 11 e 12 del codice della strada, gli agenti di polizia possono non soltanto rilevare, ma anche sanzionare chiamando in causa la violazione dell’art. 79, quello cioè che prevede che se il veicolo non è in condizioni di massima efficienza o comunque tale da non garantire la sicurezza viene punito con una sanzione pecuniaria da 87 e 345 euro, ai quali poi si potrà anche aggiungere quella derivante dall’applicazione dell’art. 164 del codice della strada, dedicato specificatamente alla non corretta sistemazione del carico. 

Ma non è tutto. La circolare, infatti, fa esplicito riferimento all’obbligo di accertare, in caso di violazioni in materia, le eventuali responsabilità di altri soggetti della filiera dell’autotrasporto. Un obbligo che discende dall’applicazione dell’art. 7 del dlgs 286/2005. La circolare non ci gira troppo intorno e specifica che, in caso di violazioni in materia di sistemazione del carico, per esempio, oltre alla sanzione a carico del conducente, dovrà scattare – se è persona diversa – quella al caricatore e, se fossero accertate altre violazioni, anche il vettore, il committente e il proprietario della merce. Questo perché in generale l’onere di sistemare la merce ricade sul caricatore e, se ci fossero prove di altre responsabilità, anche sugli altri soggetti ricordati.
Infine, la circolare prende in esame il caso in cui si sia verificato un incidente e invita gli agenti a raccogliere prove fotografiche e descrittive della merce e dei sistemi di ancoraggio per verificare se ci siano un nesso tra il sinistro e l’errata disposizione del carico. A tal proposito gli agenti saranno forniti di una scheda da riempire in modo sintetico. 

 

 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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