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Trasporto container, dal 1° luglio le nuove regole

Il nuovo accordo, siglato il 3 giugno, introduce un meccanismo di variazione automatica per il costo del gasolio e regola la responsabilità sull’integrità dei cassoni. Rinvia ad altra sede, invece, la questione cruciale delle attese al carico e i relativi indennizzi

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Il nuovo accordo di settore per i servizi di trasporto container entra in vigore il 1° luglio. E porta con sé una serie di aspetti innovativi sui quali prestare attenzione. Li passiamo velocemente in rassegna. Iniziamo con i contenitori vuoti: al momento del ritiro il vettore deve ora verificare visivamente, in appositi spazi operativi, eventuali danni perimetrali sui contenitori, giacché la responsabilità del loro stato è riferita al terminal-deposito che li consegna. Se poi il contenitore controllato viene rifiutato al carico per altri motivi, il vettore ha comunque diritto al compenso per il viaggio a vuoto o per le maggiori percorrenze effettuate e a una indennità di “presa” se il veicolo ritorna alle procedure d’ingresso per la sostituzione del contenitore.

Altra importante innovazione riguarda le differenze tra i contenitori di diversa grandezza e non c’è più assimilazione di condizioni di trasporto tra contenitori da 20′ e contenitori da 40′ nel caso in cui il peso del contenitore dichiarato dal committente superi i 12.000 kg, tara compresa.

Inoltre, va segnalata l’introduzione di un sistema – già adottato in altri ambiti – per aggiornare in automatico le variazioni dell’incidenza del costo del gasolio in modo tale che la variazione della tariffa di trasporto si applica quando il costo del gasolio subisce un aumento o riduzione superiore al 2%, sulla base di una percentuale indicativa puramente di riferimento quale la quota di incidenza pari al 30%. 

Più complessa la risoluzione di altri aspetti delicati, relativi ai tempi di attesa e loro remunerazione. Rispetto al primo punto si chiede al ministero di intervenire sulle Autorità portuali e gli operatori interessati per arrivare, utilizzando anche un tracciamento delle operazioni, una definizione di tempi certi. Il secondo, diretta conseguenza del primo, è per forza di cose ancora più delicato e necessita comunque del coinvolgimento di tutte le parti e proprio per questo – si legge nell’accordo – «viene tenuto in sospeso e verrà trattato dalle parti dopo la definizione della disciplina della tracciabilità nei bacini portuali, che condiziona l’intera filiera operativa del trasporto container».

Daniele Di Ubaldo
Daniele Di Ubaldo
Direttore responsabile di Uomini e Trasporti

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