Parliamo di gestore dei trasporti, che come si sa può essere una figura esterna all’impresa di autotrasporto. Ma esiste un quantitativo minimo di presenza all’interno dell’azienda o tutto è rimessa alla valutazione delle parti? La Direzione generale per il Trasporto Stradale del ministero dei Trasporti, sollecitata da un interpello sollevato da una provincia, ha risposto tramite una serie di argomenti correlati il cui cuore è il seguente: il gestore esterno dirige in maniera effettiva e continuativa l’attività di autotrasporto e ha potere di esercitare – come dice la legge – «tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse». Di conseguenza il contratto che stipula con l’impresa di autotrasporto nel quantificare la presenza del gestore all’interno dell’impresa non può scendere al di sotto del 50% del tempo pieno. E quindi, per usare le stesse parole della nota ministeriale, «l’impiego di un soggetto alla direzione dell’attività per un arco temporale limitato a 4 ore settimanali, non appare conforme alla citata normativa in questione».
Gestore esterno trasporti: non può essere presente in azienda per meno del 50% del tempo pieno
-