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Armonizzata la normativa sui controlli sanitari di animali e merci in entrata nella UE

Il 20 marzo 2021 ent in vigore nel nostro Paese una nuova normativa finalizzata a semplificare e centralizzare i controlli sanitari su animali e merci in ingresso in Europa. Pesanti le sanzioni in caso di trasgressioni

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Il 20 marzo 2021 entrerà in vigore nel nostro Paese una nuova normativa di adeguamento al Regolamento UE n. 625/2017 in materia di controlli sanitari di animali e merci che entrano nel territorio europeo. In pratica vanno in pensione i «posti di ispezione frontaliera», detti PIF, e al loro posto arrivano i «posti di controllo frontaliero» o PCF, indicati in un elenco previsto dal Regolamento europeo e situati in porti, aeroporti, aree doganali e località di confine.

Inoltre, confluiranno nei PCF anche le competenze degli USMAF, cioè gli uffici di sanità marittimaaerea e di frontiera, posti sotto la direzione di medici veterinari del ministero della Salute; al loro interno sono presenti le varie competenze sui controlli sanitari in materia di alimenti, di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (cosiddetti MOCA), di mangimi, di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e di animali, per il tramite delle Amministrazioni coinvolte.

Come funzionerà il sistema?

Prima dell’entrata in Europa di merci o animali provenienti dall’Estero sarà necessaria una notifica preventiva presso i centri di controllo frontaliero compilando il documento sanitario comune di entrata, detto anche DSCE, da inserire nel sistema informatico TRACES.

Inoltre, per garantire la tracciabilità di prodotti fitosanitari e pesticidi in import la notifica preventiva dovrà essere effettuata tramite il sistema informativo del ministero della Salute (NSIS).

Il quadro sanzionatorio

In caso di non conformità di merci e animali le spese relative agli adempimenti saranno a carico dell’operatore responsabile.

Mentre sono previste sanzioni pecuniarie in presenza di alcune violazioni:

mancata notifica preventiva: da 517 a 3.100 euro;

mancato rispetto degli obblighi prescritti per gli animali e le merci in transito: da 5.165 a 30.988 euro;

omissione dell’obbligo di sottostare ai prescritti controlli, mancato rispetto delle prescrizioni previste per partite di merci e animali (art. 77 del Regolamento), violazioni delle prescrizioni impartite dal PCF in caso di non conformità: da 7.750 a 46.485 euro.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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