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Decreto Sostegni: contributi a fondo perduto per le aziende, requisiti e importi

Al via le richieste per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Ammessi anche i professionisti e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “Sostegni” (n. 41 del 22 marzo 2021) il Governo ha emanato ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese nonché alcune misure in tema di lavoro e di carattere fiscale. Gli interventi contenuti nel decreto riguardano cinque ambiti specifici:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  2. lavoro e contrasto alla povertà;
  3. salute e sicurezza;
  4. sostegno agli enti territoriali;
  5. ulteriori interventi settoriali.

Alcune delle misure riguardano nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; proroga del blocco dei licenziamenti al 30 giugno; lavoratori fragili; disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine oltre che il Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per la precompilata IVA.

Requisiti per accedere al contributo:

  • L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore ad almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.
  • Per i soggetti possessori di partita IVA (attività di impresa, arte o professione) il reddito non deve superare i 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Chi può chiedere il contributo:

Il contributo non spetta alle imprese che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto o che hanno avviato la partita IVA dopo l’entrata in vigore.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche senza requisiti.

Gli importi erogati:

L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ma come si determina? Si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media si rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Come e quando presentare domanda:

I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente per via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica di presentazione. L’istanza potrà essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, viene posticipato il processo di predisposizione delle bozze dei documenti IVA, nello specifico, i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) saranno predisposti con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.
Le bozze della dichiarazione annuale IVA, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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