Manometti o danneggi il cronotachigrafo? Non ti becchi soltanto una multa, ma rischi anche la condanna penale. È questa la conclusione emersa in una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 1 (n. 16471 del 2 maggio 2025). La decisione riguarda il danneggiamento del tachigrafo e la configurazione del reato ex art. 437 Codice penale (rimozione od omissione dolosa dei dispositivi per la sicurezza sul lavoro e delle cautele contro gli infortuni sul lavoro). Nel caso dell’art. 437 in genere a rispondere penalmente del reato era fino ad oggi soltanto l’azienda, mentre all’autista veniva imputata una semplice sanzione amministrativa. Ora invece il parere della Suprema Corte ribalta le carte in tavola.
Il fatto esaminato dagli Ermellini, risalente al 24 luglio 2019, riguarda un conducente condannato per aver manomesso il cronotachigrafo installato su un camion mediante l’usuale magnete, allo scopo di alterare i dati sui tempi di guida, le distanze percorse e le velocità sostenute.
La Corte d’Appello dell’Aquila aveva confermato a suo tempo la sentenza di condanna del Tribunale di Vasto (quattro mesi di reclusione con i benefici di legge). Ma la difesa dell’imputato aveva presentato ricorso per due motivi:
- errata applicazione della legge penale (doveva applicarsi solamente la sanzione amministrativa ex art. 179 CdS e non la norma penale dell’art. 437 c.p., in base al principio di specialità)
- violazione del diritto di difesa (si contestava il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento/problemi di salute, che avrebbe impedito l’esame dell’imputato e l’interrogatorio del suo testimone a discarico).
Ma la Cassazione ha confermato i giudizi precedenti, rigettando il ricorso e giudicando infondati entrambi i motivi. Per quanto riguarda infatti la questione del conflitto tra art. 437 c.p. e art. 179 CdS la Corte Suprema abbraccia l’orientamento per cui non esiste un rapporto di specialità tra le due norme, perché tutelano beni giuridici diversi, ovvero l’art. 437 c.p. la sicurezza dei lavoratori e l’art. 179 CdS la sicurezza della circolazione stradale. Inoltre, il reato penale richiede dolo e può essere commesso da chiunque, mentre l’illecito amministrativo può essere colposo e si basa sulla circolazione con strumento alterato, anche se la manomissione è opera di altri.
Per quanto attiene al rinvio per legittimo impedimento – che ci interessa meno – la certificazione medica prodotta dall’imputato era generica (non specificava la gravità della febbre né la terapia), quindi non dimostrava un impedimento assoluto. In ogni caso, l’udienza venne rinviata di fatto di due settimane e l’imputato avrebbe potuto essere esaminato. Il testimone a discarico fu poi rinunciato dalla difesa stessa.
In conclusione la condanna è stata confermata e l’imputato ritenuto responsabile per la manomissione del cronotachigrafo, una condotta giudicata idonea a mettere in pericolo la sicurezza sul lavoro e quindi punibile penalmente. La Corte ha poi precisato che, anche in presenza di contrasto giurisprudenziale, il dubbio sulla liceità di una condotta non esclude il dolo, ma dovrebbe piuttosto indurre a non agire.