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Un camion che esegue un trasporto senza licenza comunitaria a bordo è sanzionabile per trasporto abusivo?

A questa domanda risponde una nota del ministero dell’Interno, prendendo atto di una sentenza della Corte di Cassazione in cui si sottolinea questo aspetto: quando la legge ha voluto distinguere la dimenticanza di un documento (per esempio, la patente) dall'eventualità di non averlo mai acquisito, ha previsto due distinte sanzioni. Ma nel caso di un camion che viaggia senza licenza comunitaria a bordo questa differenza non è stata prevista. E quindi...

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Se qualche autista viene fermato alla guida senza patente non viene multato perché non l’ha mai acquisita, ma perché non l’aveva con lui come avrebbe dovuto fare. Ma un camion impegnato in un trasporto internazionale di merci senza avere al seguito una copia della licenza comunitaria a che titolo viene multato? Il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale risponde a questa domanda con una nota redatta lo scorso 22 novembre, resasi necessaria dopo una sentenza della Corte di Cassazione (datata 4 agosto 2022) dedicata proprio all’applicazione della sanzione prevista daall’art.46 della Legge 298/74, relativa al trasporto abusivo, laddove il conducente non esibisca copia conforme di licenza comunitaria non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali, ma in quanto assente a bordo del veicolo.

In pratica la Cassazione sostiene – ribaltando precedenti pronunce – che è assolutamente legittimo applicare le sanzioni previste per il trasporto abusivo anche nel caso in cui sul camion manchi una copia della licenza comunitaria, a patto però che l’agente che contesta l’infrazione lo faccia riferendosi esplicitamente a tale eventualità.

Questo perché l’art.46 della legge 298/74 non distingue il caso in cui l’azienda non abbia ottenuto licenza comunitaria da quello in cui in cui il documento non sia presente a bordo. Cosa che invece fa in maniera esplicita laddove – appunto – un autista non abbia con sé la patente punendo tale dimenticanza con una sanzione pecuniaria modesta, rispetto al caso in cui non abbia conseguito la patente (art.116, comma 15 del Cds). 

D’altra parte – si argomenta nella nota – «la previsione delle medesime sanzioni per due distinte violazioni trova il suo fondamento logico nella circostanza per cui la semplice mancanza a bordo della copia certificata della licenza consentirebbe all’impresa titolare l’utilizzo su altri veicoli non ricompresi nella licenza medesima e, di fatto, l’esecuzione di un trasporto senza licenza».

Infine, si ricorda di prestare attenzione al fatto che anche una tratta stradale, percorsa esclusivamente in Italia, viene ricompresa in un trasporto combinato internazionale. E di conseguenza anche in tale eventualità chi se ne fa carico deve rispondere agli stessi obblighi di un trasporto internazionale. E quindi avere con sé sul camion la copia della licenza comunitaria. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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