Veicoli - logistica - professione

HomeLe risposte degli espertiParole diritteQuando si dice…CONTRATTO DI RETE

Quando si dice…CONTRATTO DI RETE

-

La Legge 190/2014 (legge di bilancio 2015) ha apportato modifiche rilevanti al D.lgs 286/2005 dedicato alle «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore». Fra gli ambiti di intervento vi è anche quello relativo alla definizione di vettore contenuta all’art. 2, in cui si considera tale anche l’impresa di autotrasporto che, aderendo a una rete di imprese, esegua trasporti per conto di un’altra iscritta all’Albo.
La conseguenza pratica di tale modifica della definizione di vettore è rinvenibile al successivo art. 6 ter (anch’esso introdotto dalla L. 190/2014), in cui sono contenute una serie di disposizioni volte ad accorciare la filiera del trasporto, limitando così la possibilità di ricorrere alla subvezione. Non incorrono, tuttavia, in tali limitazioni i vettori facenti parte di un contratto di rete i quali, pur essendo imprese fra loro distinte e autonome, ai fini della normativa possono essere considerati un unico soggetto.
Lo sdoganamento del contratto di rete nell’ambito di una normativa dedicata all’attività di autotrasporto suggerisce di approfondire il tema, cercando di comprendere in cosa consista e in quali ambiti potrebbe essere utilmente applicato al settore.

Quale scopo muove il fare rete?
Il contratto di rete è una fattispecie relativamente nuova, introdotta in Italia dall’art. 3 comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercatoe a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».
La rete costituisce un’alleanza fra imprese completamente nuova, con caratteristiche assolutamente peculiari che ne determinano la novità rispetto ai modelli normativi già conosciuti.

Quanto l’unione in rete è confacente all’autotrasporto?
Il contratto di rete è una forma di unione che consente a ciascuna impresa di mantenere la propria individualità, ma, al tempo stesso, di collaborare in determinati ambiti della propria attività imprenditoriale. La normativa prevede, altresì, delle forme assai snelle di entrata e uscita dalla rete, così come è snella la governante della rete. Si tratta, dunque, di uno strumento che pare perfettamente adattarsi alle esigenze del mercato nazionale costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese, normalmente restie a concludere forme di aggregazione stante gli oneri patrimoniali e burocratici ad esse connaturate. Caratteristiche, queste, che riguardano in via generale una parte considerevole del tessuto imprenditoriale nazionale, ma che, più nello specifico, riguardano una fetta assai consistente delle imprese di autotrasporto.

Quando una rete si definisce verticale?
Il contratto di rete può essere utilizzato per forme di aggregazione orizzontali (per esempio, una rete fra imprese di autotrasporto) o anche verticale. Tale seconda tipologia di rete appare particolarmente interessante, in quanto consente di aggregare le singole professionalità di soggetti operanti all’interno di una stessa filiera produttiva, ma in ambiti differenti della stessa. Si pensi al valore aggiunto che potrebbe generare l’aggregazione mediante un contratto di rete fra un’impresa di autotrasporto, una società che veda il proprio core business nella gestione di magazzini e uno spedizioniere che abbia capacità commerciali per attrarre e aggregare la domanda di tali tipologie di servizi: ciascuna realtà potrebbe mantenere la propria individualità, ma i vari soggetti potrebbero affacciarsi sul mercato presentandosi come un unico operatore logistico. A tale proposito, infatti, bisogna rammentare che rete è sinonimo di collaborazione imprenditoriale, ma anche di autonomia imprenditoriale. Il contratto tipizzato dal legislatore italiano, infatti, non è un nuovo modello di unione societaria, seppur in grado di apportare alcuni dei medesimi benefici, e resta pertanto privo dei meccanismi a quest’ultimo connaturati. Le imprese partecipanti godono di un contesto regolamentato che consente loro di unire capacità e competenze per aggredire il mercato con garanzia, al contempo, di autonomia giuridica senza cessioni o concentrazioni di controllo in capo a un unico soggetto.

Ma la rete è uno strumento di crescita per l’autotrasporto?
In conclusione, il contratto di rete, sdoganato per la prima volta nel mondo dell’autotrasporto con la norma ricordata, se adeguatamente conosciuto e governato, potrebbe rappresentare un’occasione di crescita per le imprese del settore che va molto al di là della semplice integrazione orizzontale finalizzata a superare le limitazioni in materia di subvezione.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

close-link