La sentenza di cui ci occupiamo oggi ci è stata segnalata dall’avv. Francesco Maria Caponetto dello studio legale omonimo di Forlì, che si è occupato della difesa in una causa del 18 aprile 2025 davanti al giudice di pace di Rimini e che ringraziamo per la puntuale indicazione. Il tema, che avevamo già affrontato in una decisione del GdP di Lamezia Terme, è quello dell’utilizzabilità dei dati del tachigrafo ai fini dell’accertamento dell’eccesso di velocità. Si tratta di un verdetto particolarmente interessante, perché conferma una tendenza giurisprudenziale a considerare prevalente la normativa comunitaria in materia, disapplicando quella parte dell’art. 142 del Codice della Strada che prevede appunto l’uso dei dati tachigrafici per accertare la velocità. Ma veniamo alla vicenda.
IL FATTO
Un’azienda di autotrasporto merci era stata fermata dalla Polizia stradale per un controllo di routine nel comune di Rimini. Analizzando i dati del tachigrafo, la pattuglia aveva rilevato due eccessi di velocità teoricamente commessi alcuni giorni prima, in momenti diversi e in altra località, con presunto superamento del limite dei 90km/h. La ditta veniva pertanto multata ai sensi dell’art. 142, comma 11, del CdS, per una cifra di 921 euro per ciascuna infrazione.
L’azienda proponeva pertanto ricorso attraverso l’avv. Caponetto. Il primo motivo dell’appello riguardava il fatto che gli agenti non avessero sottoposto il tachigrafo a controllo presso un’officina autorizzata, come espressamente previsto dal comma 6 bis dell’art. 179 CdS.
Ma soprattutto si contestava l’inutilizzabilità dei dati del tachigrafo per l’accertamento della velocità. Infatti – argomentava la difesa – i regolamenti CE 561/2006 che disciplina i periodi di guida e di riposo dei conducenti e 165/2014 prevedono inequivocabilmente che «le indicazioni fornite dal cronotachigrafo istallato sugli automezzi sono deputate al solo controllo del rispetto dei tempi di guida, del riposo e delle interruzioni… da parte dei conducenti e non a quello della velocità».
Appariva dunque evidente il contrasto tra la normativa comunitaria richiamata e il comma 6 dell’art. 142 (limiti di velocità) che prevede appunto che «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».
LA DECISIONE
E proprio questa seconda motivazione è stata accolta dal Gdp di Rimini, che ha appunto ritenuto la prevalenza della normativa comunitaria rispetto all’art. 142 del Codice della Strada nella parte incriminata per contrasto con il diritto dell’Unione.
A questo riguardo l’organo giudicante citava la famosa sentenza 170/84 della Corte Costituzionale (nota anche come sentenza Simmenthal) in cui era stata stabilita la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale e che imponeva al giudice di applicare le norme UE self-executing o auto-esecutive, disposizioni che, una volta emanate, producono effetti giuridici diretti senza necessità di essere recepite dagli Stati membri attraverso legislazione nazionale.
Il giudice riminese ricordava infine nella decisione la procedura di infrazione n. 2020/4051 con la quale la Commissione Europea mise in mora l’Italia per non aver rispettato le disposizioni europee nel settore dei trasporti, proprio in riferimento alla previsione dell’art. 142, comma 6.
LE CONSEGUENZE
Per queste ragioni, la sentenza ha sancito che i verbali di violazione del Codice stradale per eccesso di velocità accertati a distanza di tempo sulla base delle risultanze del cronotachigrafo devono ritenersi illegittimi e pertanto sono stati annullati.
Da notare come il tribunale, nel prevedere espressamente che le risultanze del cronotachigrafo non possono essere utilizzate per accertare violazioni dei limiti di velocità, sottolinea «specialmente a distanza di giorni». Non è chiaro, dunque, se questo sia un altro requisito per la non applicabilità della norma.
In conclusione – e fino ad eventuale modifica della normativa – le indicazioni fornite dal tachigrafo possono essere utilizzate solo per controllare il rispetto dei tempi di guida e di riposo e le interruzioni da parte dei conducenti.