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Dischi da chiudere e stampe da portare: dubbi e chiarimenti

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– Il foglio di registrazione ha una durata massima di 24 h – che inizia nel momento dell’inserimento – e non può essere utilizzato per un periodo più lungo. Inoltre, va ritirato solo al termine dell’attività lavorativa. Pertanto, se tale termine cade nel giorno successivo, è corretto inserire la data del giorno dopo. Viceversa, se l’attività termina il giorno stesso, è corretto indicare la medesima data anche se il foglio ha ancora validità.

• Riferimento legislativo: Reg. CE 3821/85 art. 15.

– Ricordiamo  innanzi tutto che il controllo può riguardare la giornata in corso e i 28 giorni precedenti. Il conducente dovrebbe avere con sé fogli di registrazione e carta tachigrafica, ma non è obbligato a effettuare la stampa dei tabulati. Pertanto, non può essere sanzionato se presenta soltanto la carta tachigrafica.

Questo in sintesi. Per chi poi (e abbiamo riscontrato dai nostri blog che sono in tanti) ama andare direttamente alla fonte normativa, precisiamo che la circolare di riferimento in materia dice che, se nell’arco dei 28 giorni ha avuto un guida “promiscua”, vale a dire ha condotto veicoli muniti sia di apparecchi analogici sia di digitale, il conducente in sede di controllo deve esibire:
– i fogli di registrazione dei giorni in cui ha guidato il veicolo dotato di sistema di registrazione analogico;
– la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di sistema di registrazione digitale.

Qualora per una qualsiasi giustificata ragione (per esempio, perché sta attendendo il duplicato richiesto a seguito del furto della carta) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.
In ogni caso non può essere sanzionato il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta. E questo vale anche nel caso in cui gli agenti di polizia non siano in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

• Riferimento legislativo: Circolare 300/A/6262/11/111/20/03 del   22.7.2011.

Per maggiori informazioni scrivici

In collaborazione con VDO www.fleet.vdo.it

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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