Nuovo scontro nel settore del trasporto merci e della logistica. La Commissione di garanzia sugli scioperi, nella seduta dell’11 marzo e resa pubblica ieri, ha stabilito che tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto dovranno rispettare le regole previste dalla legge 146/1990, la normativa che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Una decisione che ha immediatamente suscitato la ferma opposizione dei principali sindacati confederali del settore.
La legge 146: equilibrio tra diritto di sciopero e servizi essenziali
La legge 146, approvata nel 1990, è nata per garantire un delicato equilibrio tra il diritto dei lavoratori a scioperare e il diritto dei cittadini a usufruire dei servizi pubblici essenziali, tra cui sanità, istruzione, trasporti pubblici locali e sicurezza. In particolare, la normativa prevede:
- Preavviso obbligatorio dello sciopero, affinché aziende e cittadini possano organizzarsi;
- Fasce di garanzia nei servizi essenziali, durante le quali lo sciopero non può essere esercitato;
- Ruolo della Commissione di garanzia, che può mediare tra parti o dichiarare illegittime le astensioni non conformi alla legge.
Storicamente, il settore del trasporto merci e della logistica non era ricompreso pienamente nella legge 146: gli scioperi erano regolati in maniera più flessibile, con l’obiettivo di non paralizzare l’economia pur garantendo la possibilità di rivendicazioni sindacali.
La presa di posizione dei sindacati
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno espresso una netta contrarietà all’orientamento della Commissione: “Con forza ribadiamo la nostra opposizione alla decisione di sottoporre tutti i lavoratori del settore alla legge 146”, si legge nella nota congiunta. I sindacati sottolineano che questa decisione “ribalta completamente quanto già formulato nei quasi 30 anni di applicazione della legge 146” e che travalica “i principi della legge, che ha come obiettivo il bilanciamento dei diritti costituzionali dei cittadini con il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione”.
Le organizzazioni confederali ricordano inoltre che lo sciopero nel comparto è sempre stato utilizzato con responsabilità, “solo quando non vi era alternativa a un percorso negoziale che potesse risolvere le problematiche oggetto delle vertenze”.
Verso nuove mobilitazioni
I sindacati hanno già inviato richieste di incontro alla Commissione e a tutti i gruppi parlamentari per discutere la possibilità di ripristinare quanto già disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. “In assenza di un esito positivo – avvertono – metteremo in campo ogni azione di contrasto, comprese eventuali mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore”.
La decisione della Commissione apre così un capitolo delicato per la logistica e il trasporto merci, settore strategico per l’economia italiana, mettendo sul tavolo il nodo di come garantire i diritti dei lavoratori senza compromettere servizi fondamentali e la regolarità delle consegne.
La legge 146/1990 in breve
La legge 146/1990 disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, bilanciando il diritto dei lavoratori a scioperare con il diritto dei cittadini a usufruire dei servizi fondamentali.
I punti principali:
- Preavviso obbligatorio: lo sciopero deve essere annunciato con anticipo alle aziende e alle autorità competenti;
- Fasce di garanzia: durante alcune fasce orarie o per determinati servizi, lo sciopero non può interrompere l’erogazione;
- Mediazione della Commissione di garanzia: la Commissione può intervenire per verificare la legittimità dello sciopero o proporre soluzioni di compromesso;
- Settori tradizionalmente inclusi: sanità, trasporti pubblici locali, istruzione, sicurezza; il trasporto merci e la logistica erano finora solo parzialmente soggetti alla legge.
Obiettivo della normativa: garantire il diritto di sciopero senza paralizzare i servizi essenziali per i cittadini, evitando conflitti che possano compromettere sicurezza e continuità dei servizi.


