Dopo gli obblighi stringenti imposti dal pacchetto mobilità, la Commissione europea si è concentrata su «micro‑questioni» operative che continuano a generare dubbi su strada, nei garage e nelle sedi di controllo. Le nuove FAQ sul tachigrafo smart di seconda generazione – il G2V2 – non cambiano la norma, ma ne definiscono l’interpretazione in modo più stringente e pragmatico, soprattutto per ciò che riguarda la registrazione dei confini, il retrofit e la gestione delle carte tachigrafiche.
Automatico alla frontiera, manuale solo in transizione
Uno dei punti più delicati è la registrazione dei passaggi di frontiera. La Commissione ribadisce che, una volta installato il tachigrafo smart versione 2, il dispositivo registra in automatico l’attraversamento di confine, senza che il conducente debba inserire manualmente il simbolo del Paese. Questo segnale rappresenta il primo passo verso la definitiva “dismissione” dell’obbligo di compilazione manuale, che resta un’ancora transitoria destinata a scomparire con il progressivo adeguamento del parco veicolare.
Nel frattempo, però, per quei mezzi che ancora non dispongono del G2V2 la norma resta immutata: il conducente deve continuare a passare al Paese corretto dopo ogni valico di frontiera, come previsto dal regolamento 165/2014. La Commissione chiarisce anche che la «prima sosta utile» dopo l’attraversamento di frontiera in cui effettuare l’inserimento manuale non può essere interpretata in modo estensivo: una corsia di emergenza affollata o un’area già congestionata non è considerata una sosta adeguata, per motivi di sicurezza e gestione del traffico.
Scadenze: da 3,5 tonnellate ai veicoli leggeri
Se il perimetro normativo non cambia, la Commissione riafferma con chiarezza le tempistiche che continuano a far discutere flotte e officine. Dal 21 agosto 2023, tutti i nuovi veicoli immatricolati nell’Ue sopra le 3,5 tonnellate e impiegati in trasporti internazionali devono essere già dotati di tachigrafo smart G2V2. I veicoli esistenti con tachigrafo analogico o digitale non smart devono essere retrofittati entro il 31 dicembre 2024, mentre quelli già dotati di smart tachograph di prima generazione (G2V1) hanno tempo fino al 18 agosto 2025.
La vera novità arriva il 1° luglio 2026, quando l’obbligo coinvolge anche i veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate coinvolti in trasporti transfrontalieri o attività di cabotaggio. È un passaggio cruciale per molti operatori che sino a oggi si sono considerati fuori campo: la Commissione sottolinea che, anche in questo segmento, la validità e la lettura dei dati tachigrafici restano centrali ai fini dei controlli su strada.
Carte tachigrafiche e il caso dei 56 giorni
Sul fronte delle carte conducente, le FAQ chiariscono un punto che aveva fatto crescere timori nelle imprese: le carte rilasciate tra agosto 2020 e agosto 2023, in alcuni casi, potrebbero non avere memoria sufficiente per conservare i dati relativi ai 56 giorni precedenti più la giornata in corso. La Commissione precisa che, quando avviene una sovrascrittura, non è colpa dell’autotrasportatore, ma di un limite tecnico intrinseco alla carta.
In visita di controllo, l’ispettore deve prima verificare se i dati “mancanti” siano recuperabili dalla memoria interna del tachigrafo installato sul veicolo. Se ciò non è possibile, spetta all’impresa inviare al conducente i dati già scaricati, oppure assecondare il conducente nella conservazione delle stampe cartacee dei registri di attività, per garantire la copertura completa del periodo richiesto. La Commissione indica esplicitamente che, con le carte G2V2, la capacità di archiviazione sarà sufficiente a contenere l’intero arco temporale previsto, rendendo queste soluzioni transitorie progressivamente meno necessarie.
Carte Aetr e conducenti extra Ue
Le nuove precisazioni toccano anche il tema dei conducenti titolari di carte rilasciate da Paesi extra Ue aderenti all’Aetr. In questi casi, quando il conducente è assunto da un’impresa europea, entrambi cadono sotto la disciplina Ue sui tempi di guida e riposo e sull’uso del tachigrafo. Alla scadenza della carta «Aetr», spetta sia all’azienda sia al conducente verificare la residenza abituale e, se necessario, richiedere una nuova carta nello Stato membro competente.
Inoltre, se la carta Aetr non supporta tutte le funzioni avanzate del G2V2 – come, per esempio, alcune modalità di registrazione o di trasmissione dati – il conducente resta comunque tenuto a documentare la propria attività relativa ai 56 giorni precedenti, anche attraverso la sostituzione della carta. La Commissione ribadisce che il passaggio tecnologico non deve tradursi in una riduzione delle garanzie di tracciabilità richieste dalla normativa.
Quando il retrofit non scatta: percorsi «di passaggio»
Infine, la Commissione chiarisce alcune situazioni in cui l’obbligo di adeguamento al G2V2 non si applica, in modo da evitare interpretazioni troppo ampie. Un esempio tipico è dato da un veicolo immatricolato nell’Ue che effettua trasporti esclusivamente tra Paesi Aetr, come un percorso dalla Romania alla Macedonia del Nord passando per la Bulgaria: in questo caso l’operazione è regolata dall’Aetr, non dal diritto Ue sui tempi di guida e riposo, e il retrofit non è obbligatorio.
Cambia invece il quadro se lo stesso veicolo svolge trasporti lungo corridoi interni all’Unione o verso Svizzera e Paesi del SEE, dove la normativa Ue si applica pienamente. In quei casi l’adozione del tachigrafo di seconda generazione è un requisito da rispettare. La Commissione introduce anche una nota di flessibilità per i trasporti nazionali che, per ragioni logistiche, devono transitare in un altro Stato membro: se il percorso resta ancorato a un’operazione di trasporto nazionale, non sorge l’obbligo di retrofit, perché non si configura come trasporto internazionale.


