Nel trasporto internazionale di merci la responsabilità del vettore è spesso regolata da convenzioni che limitano il risarcimento dovuto al mittente, come nel caso della Convenzione di Montreal. Tuttavia, tali limiti non sono assoluti e possono essere superati quando emergono elementi che dimostrano una condotta particolarmente grave da parte del trasportatore.
Una recente decisione della Corte d’Appello di Milano (n. 1288 del 28 aprile 2026) ci dà lo spunto per chiarire questo concetto, ribadendo che la tutela del danneggiato prevale quando il comportamento del vettore si discosta dagli standard minimi di diligenza richiesti.
IL FATTO
La vicenda riguarda lo smarrimento di sette colli contenenti articoli di moda di lusso, destinati a New York nell’ambito di un trasporto combinato aereo-terrestre. La spedizione era stata affidata a un operatore che agiva come spedizioniere-vettore.
Il danno si è verificato nella fase iniziale terrestre, in Italia, prima che la merce raggiungesse l’aeroporto. In un primo momento, i giudici avevano applicato i limiti risarcitori previsti dalla Convenzione di Montreal, che calcolano l’indennizzo in base al peso della merce, con un risultato notevolmente inferiore al valore reale dei beni. Successivamente, però, la Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, spiegando che era stato omesso l’esame di un elemento decisivo: una comunicazione del vettore che indicava con precisione il luogo in cui si era verificato lo smarrimento.
LA DECISIONE
La Corte d’Appello ha di conseguenza riesaminato il caso, dando questa volta il giusto rilievo alla lettera del legale rappresentante della società di trasporto, qualificata come confessione stragiudiziale. Nel documento il vettore ammetteva che la perdita della merce era avvenuta durante il tragitto terrestre tra il luogo di ritiro e il magazzino di smistamento. Questo elemento ha consentito di superare la presunzione secondo cui il danno si sarebbe verificato durante il trasporto aereo, facendo venir meno l’applicazione automatica dei limiti risarcitori.
Determinante è stata anche la valutazione della condotta del vettore, definita temeraria. Il trasporto, infatti, aveva richiesto 4 giorni per coprire una distanza di circa 250 km, con soste ingiustificate e trasbordi non necessari. Una gestione ritenuta incompatibile con i doveri di diligenza, soprattutto in presenza – come in questo caso – di merci di elevato valore.
Alla luce di questi elementi, la Corte ha applicato gli artt. 18 e 25 della Convenzione di Montreal, stabilendo che, in presenza di colpa grave e accettazione consapevole del rischio, i limiti risarcitori non possono trovare applicazione.
LE CONSEGUENZE
Il giudizio si è quindi concluso con la condanna del vettore al pagamento dell’intero valore della merce smarrita, superiore a 20.000 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
La sentenza ribadisce dunque che i limiti alla responsabilità del vettore non rappresentano una tutela automatica, ma possono essere superati quando emergono comportamenti gravemente negligenti o temerari. Ne deriva che, per gli operatori della logistica, l’organizzazione del trasporto e il rispetto dei tempi e delle procedure non sono solo aspetti operativi, ma veri e propri obblighi giuridici, la cui violazione può comportare conseguenze economiche rilevanti e dispendiose.


