Una buona notizia per chi vive di scartoffie quanto di gasolio. Con la circolare n. 17287 del 6 luglio 2026, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT ha stabilito che dal 1° ottobre 2026 non servirà più il nullaosta dell’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per la sede legale dell’impresa, per tre operazioni molto comuni sui veicoli adibiti al trasporto merci in conto terzi:
- immatricolazione
- reimmatricolazione
- duplicato del documento di circolazione
Fino ad oggi, se un’impresa di autotrasporto doveva svolgere una di queste pratiche presso un UMC diverso da quello della propria sede legale, era necessario prima ottenere un nullaosta dall’ufficio “di competenza“. Un passaggio in più, con relativa attesa, prima di poter procedere. Dal 1° ottobre questo passaggio sparisce: la pratica si potrà fare direttamente presso l’UMC scelto, senza dover interpellare quello della sede legale.
Quanto tempo si risparmia
Il MIT non indica una tempistica standard nella circolare, ma nella prassi il nullaosta comportava spesso giorni, in alcuni casi anche settimane, di attesa tra la richiesta all’UMC di competenza e la risposta che sbloccava la pratica presso l’ufficio scelto – tempi che si sommavano a quelli ordinari di immatricolazione o duplicato. Con l’eliminazione del passaggio, la pratica si riduce a un solo step, con un risparmio potenziale che per le imprese con flotte gestite su più province potrebbe tradursi in giorni di burocrazia in meno per ogni veicolo movimentato.
Il contrappeso: più responsabilità agli UMC
La semplificazione non è un «liberi tutti» senza controlli: gli UMC dovranno comunque aggiornare il REN (Registro Elettronico Nazionale) non solo per la venuta meno della necessità del nullaosta, ma anche per garantire che i dati delle imprese registrate restino sempre aggiornati. Il controllo, insomma, si sposta più a monte, sul dato anagrafico, invece che su un passaggio autorizzativo caso per caso.


