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Il ministero chiarisce quando scatta il nuovo obbligo assicurativo per i veicoli

Un rimorchio parcheggiato e non agganciato a un altro veicolo va assicurato? E un’autogru utilizzata come presa di forza? E un trattore stradale a cui mancano uno o più pneumatici? Tutti casi a cui fornisce risposta una circolare del ministero dell’Interno, esplicativa della nuova normativa pubblicata in GU lo scorso 13 dicembre

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Tutti i veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private, vanno assicurati. È il principio contenuto nel decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, con cui viene recepita in Italia la direttiva del 24 novembre 2021. Una normativa complessa, offuscata da zone d’ombra su cui adesso il ministero dell’Interno, tramite la circolare n. 4054 dell’8 febbraio 2024, cerca di fare chiarezza. Analizziamone i singoli punti.

Veicoli a motore

In base alla definizione fornita dal nuovo art. 1, comma 1, lett. m) che modifica l’art. 193 del cds, il «veicolo a motore» è quello «azionato esclusivamente da una forza meccanica» e quindi non sono tali quelli che per circolare vanno azionati anche da forza muscolare come per esempio le biciclette con pedalata assistita o quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva, come nel caso dei monopattini elettrici dotati di prevalente propulsione generata dal motore elettricoIn più, per essere assoggettato all’obbligo assicurativo il veicolo a motore deve anche rispettare una di tali condizioni: viaggiare a una velocità superiore ai 25 km/h; avere un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14.

Ma la parte più interessante riguarda l’inclusione tra questi veicoli anche dei rimorchi destinati a essere trainati da altro veicolo, a prescindere dal fatto che sia o meno agganciato a questo.

Inoltre, siccome il veicolo va assicurato se svolge una funzione legata alla circolazione, di conseguenza, un’autogru in sosta che abbia come funzione, per esempio, non la circolazione, ma il suo utilizzo come presa di forza, non va assicurata

Al contrario, un veicolo circolante resta tale e quindi da assicurare, anche nel caso in cui assolva a tale funzione non sulla strada pubblica, ma in area privata in cui l’accesso viene regolamentato. Anche se l’obbligo persiste anche quando lo stesso veicolo viene semplicemente parcheggiato in sosta.

I veicoli esclusi dall’obbligo

Per espressa esclusione, invece, non vanno assicurati:

• i veicoli per i quali è stata richiesta la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in vista della demolizione;

• i veicoli cancellati dal PRA a seguito di revoca o annullamento della carta di circolazione;

• i veicoli cancellati dal PRA per essere esportati. Seppure in tal caso va tenuto presente che fin quando resta valido il foglio di via per il raggiungimento del confine, il veicolo va ancora assicurato, mentre laddove scade tale validità, viene meno anche l’obbligo assicurativo.

Inoltre in tutta una serie di casi, in cui di fatto il veicolo non possa essere usato per provvedimento dall’autorità (vale a dire, confisca; sequestro amministrativo; fermo amministrativo; fermo fiscale; sequestro penale; sospensione dalla circolazione per circolazione senza revisione; ritiro della carta di circolazione; sospensione della carta di circolazione; ritiro delle targhe), non potrà essere sanzionato – se sprovvisto di assicurazione – secondo le previsioni dell’art 193, ma in base a quanto previsto dalle diverse norme riferite alle singole fattispecie.

Infine, non vanno assicurati i veicoli inidonei all’uso come mezzo di trasporto, vale a dire in grado di circolare, in quanto privi di alcuni componenti essenziali (motore, pneumatici, ecc).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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