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Novità a go-go sui tempi di guida

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Le regole relative ai periodi di guida e riposo e all’uso del tachigrafo rappresentano, dopo diversi anni, ancora fonte di dubbi e interpretazioni a tal punto da indurre le autorità a intervenire con specifici chiarimenti. Oltre a questo, è appena stato approvato dal Parlamento Europeo il 1° Pacchetto Mobilità contenente novità di assoluto rilievo e diverse modifiche normative, anche importanti, che saranno applicabili dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea (quindi a breve).

Ma andiamo per ordine dando precedenza al nuovo Pacchetto Mobilità in cui spicca l’introduzione dell’obbligo di installazione del tachigrafo, dal 1° luglio 2026, anche sui veicoli con m.c.p.c superiore a 2,5 ton (oggi il limite partiva da 3,5 ton) andando a interessare quindi i furgoni dedicati al trasporto internazionale.
Un’importante modifica ha riguardato il riposo settimanale in cui è prevista un’unica regola generale che stabilisce l’effettuazione, nell’arco di 2 settimane consecutive e dopo al massimo 6 periodi di 24 ore, di 2 riposi regolari di almeno 45 ore oppure di uno regolare e uno ridotto (inferiore a 45 ore ma minimo di 24) con l’obbligo di recuperare tutte le ore non svolte entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione. Il nuovo pacchetto prevede, solo per i conducenti impegnati in trasporti internazionali, di poter svolgere anche 2 riposi ridotti consecutivi salvo, nell’arco di 4 settimane, di effettuare 2 riposi regolari di cui il primo dovrà contenere le ore a compensazione dei 2 riposi ridotti. In più è previsto sia che tali riposi – regolari o che comprendono le ore di recupero – devono essere svolti non in cabina, ma in strutture esterne a carico delle aziende di trasporto, sia l’obbligo per le stesse aziende di organizzare le attività affinché gli autisti possano rientrare a casa per svolgere i riposi settimanali.
Inoltre, per agevolare l’effettuazione del riposo settimanale presso la propria abitazione, è stato modificato l’art. 12 sulle deroghe, prevedendo la possibilità di superare il solo periodo di guida giornaliero e settimanale di 1 ora per raggiungere la propria dimora e usufruire del riposo settimanale ridotto e di 2 ore, preceduto però da una pausa di almeno 30 minuti, per svolgere un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore comprendente o meno le eventuali ore compensative.

«Per agevolare l’effettuazione del riposo settimanale presso la propria abitazione, è stata prevista la possibilità di superare il solo periodo di guida giornaliero e settimanale di 1 ora per usufruire del riposo settimanale ridotto e di 2 ore, preceduto da una pausa di almeno 30 minuti, per svolgere un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore»

Per quanto riguarda le condizioni d’uso del treno o traghetto, è stata introdotta la possibilità di interrompere per 2 volte e massimo per 1 ora non solo il riposo giornaliero regolare (11 ore oppure 3h + 9h), ma anche il riposo settimanale ridotto, ovvero inferiore a 45 ore.
Ulteriore modifica riguarda la guida in multipresenza (con 2 conducenti) per la quale è stato chiarito che il conducente non alla guida può usufruire dei 45 minuti di interruzione mentre il veicolo è in movimento, salvo non debba assistere il collega al volante.
Relativamente al reg. 165/2014 sull’uso del tachigrafo, la principale novità riguarda i tempi di conservazione dei fogli di registrazione o delle registrazioni manuali non più relative ai 28 giorni precedenti, ma alla giornata in corso e ai 56 giorni precedenti, sempre di calendario e non lavorativi.

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Per quanto riguarda invece i chiarimenti del ministero dell’Interno, la circolare del 3 luglio 2020 è dedicata all’annoso obbligo o meno di estrarre la carta tachigrafica al termine dell’attività lavorativa. Per sciogliere i dubbi viene reso esplicito che, fermo restando la regola generale prevista dall’art. 34 del Reg. 165/2014, non è obbligatorio estrarre la carta nel caso in cui il conducente abbia la piena disponibilità del veicolo, assicurandosi che non possa essere utilizzato da altro autista che andrebbe a registrare attività sulla tessera del conducente che ha lasciato la propria carta inserita. Su questo aspetto si ribadisce, seppure non sia una novità, l’importanza di registrare sempre il paese di arrivo anche se è il medesimo della partenza.
Lo stesso ministero, con circolare del 7 luglio 2020, ha chiarito poi che le micro interruzioni alla guida, oltre a non essere considerate «pause» valide per interrompere le 4h e 30 minuti di guida in quanto inferiori ai 45 minuti (o 15 + 30 minuti), non devono essere neppure considerate «disponibilità», se prese per bisogni o necessità del conducente e pertanto non sanzionabili se registrate con il simbolo «lettino».

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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