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Quando si dice cabotaggio stradale

L’Unione Europea ha di recente aggiornato le nuove norme sul cabotaggio e sulla registrazione dell’attraversamento di frontiera da parte dei veicoli. Potreste fornire un riepilogo utile per una migliore comprensione dell'argomento?
Guido C_Bologna

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Il Regolamento EU 2020/1055, entrato in vigore il 21 febbraio 2022, ha introdotto alcune modifiche alla normativa comunitaria che disciplina il trasporto internazionale di merci su strada. Alcune di queste novità riguardano alcuni profili del cabotaggio. Appare, quindi, utile riepilogare brevemente quale sia il vigente regime giuridico cui è assoggettata tale tipologia di trasporti.

Innanzitutto, per operazioni di trasporto in cabotaggio terrestre si intende la fornitura di servizi di trasporto all’interno dei confini di uno Stato membro da parte di un vettore stabilito in un diverso Stato membro. Un vettore di merci per conto terzi è autorizzato ad iniziare ed effettuare operazioni di trasporto in cabotaggio a condizione che:

1. sia titolare di una licenza comunitaria;

2. sia giunto nello Stato membro all’interno del quale intende esercitare il cabotaggio avendo precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere avuto origine in un altro Stato membro comunitario o extra UE. Il cabotaggio può avere inizio solo dopo l’ultimo scarico delle merci trasportate nel trasporto internazionale. A seguito del trasporto internazionale con cui il vettore è entrato nello Stato membro, possono essere effettuati al massimo tre trasporti nell’arco dei sette giorni successivi. Decorso tale periodo di tempo il mezzo deve uscire dello Stato membro nel quale non è stabilito.

L’art. 8 del Regolamento EU 2020/1055 ha introdotto il cosiddetto periodo di raffreddamento: un trasportatore non è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo e nello stesso Stato membro nei quattro giorni successivi al completamento del precedente trasporto di cabotaggio eseguito con le regole sopra descritte. Si tratta di una disposizione opportunamente introdotta al fine di evitare che, soprattutto nelle aree più prossime ai confini, si renda possibile eseguire con facilità una serie di trasporti internazionali consecutivi con successivi trasporti in cabotaggio che, di fatto, consentirebbero di attuare un’attività di cabotaggio permanente o continua. Di conseguenza, la nuova disposizione non pregiudica il diritto di effettuare i tre trasporti di cabotaggio consecutivi nello Stato membro ospitante nei sette giorni successivi a un trasporto internazionale in entrata, a condizione, però, che siano trascorsi quattro giorni dall’ultimo scarico nel precedente periodo di trasporti di cabotaggio effettuati in tale Stato membro.

Ma quali sono le tipologie di mezzi che devono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione delle norme sul cabotaggio? La sola motrice, i semirimorchi, o il complesso veicolare motrice/rimorchio? Ai fini del trasporto di cabotaggio va presa in considerazione la motrice, anche nel caso di una combinazione di veicoli accoppiati: i trasporti in cabotaggio possono essere effettuati solo con un veicolo a motore che abbia effettuato il trasporto internazionale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento. Per poter effettuare trasporti di cabotaggio, tale veicolo a motore dovrebbe, pertanto, essere stato coinvolto nella consegna di merci nell’ambito di un trasporto internazionale in entrata. Tuttavia, tali trasporti di cabotaggio possono anche essere effettuati con un altro rimorchio.

L’art. 8, paragrafo 3, del nuovo Regolamento prevede, inoltre, che al fine di facilitare i controlli e prevenire abusi, i trasportatori siano tenuti a fornire prove chiare di tutte le operazioni effettuate nei quattro giorni precedenti il trasporto internazionale verso lo Stato membro ospitante. A tal fine la registrazione dell’attraversamento delle frontiere da parte del tachigrafo intelligente può essere utilizzata per stabilire la presenza del mezzo in un determinato Stato membro.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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